Efficientamento di alcuni edifici aziendali con il Conto Termico

I casi pratici di cui parliamo oggi fanno parte di quelli presentati dal GSE a titolo esemplificativo e sono degli interventi attuabili dalle imprese per rendere più efficienti i propri immobili avvalendosi delle agevolazioni previste dal Conto Termico, ma prima di iniziare vediamo insieme che cos’è questo strumento.

Il Conto Termico 2.0 è uno strumento di incentivazione per interventi di efficienza energetica e produzione di energia termica da fonti rinnovabili. Il Governo italiano ha messo a disposizione 900 milioni di euro all’anno di incentivi di cui 200 sono destinati alle Pubbliche Amministrazioni. Per le imprese e i privati le richieste possono essere presentate a fine lavori attraverso accesso diretto. Con questa modalità l’importo è erogato in un’unica soluzione fino a 5.000 euro (questo accade dal 2016, prima il limite era solo 600 euro), mentre per importi superiori in 2 o 5 rate con frequenza annuale.

  • Il primo caso che esamineremo è quello dell’Hotel al Forte di Arabba (BL), questo edificio realizzato nel 2013 è stato oggetto di intervento nel 2016. Qui, originariamente, il generatore per il riscaldamento invernale e l’acqua calda sanitaria era alimentato a gasolio; sfruttando le agevolazioni previste dal Conto Termico è stato possibile installare un impianto solare termico da 50 m2 ad integrazione di quello preesistente. Questo intervento di efficientamento ha permesso un risparmio sui consumi di gasolio di ben 6.500 euro l’anno; inoltre l’incentivo ricevuto, di 17.500 euro su un importo dei lavori complessivo di 50.000 euro, ha coperto il 35% dell’importo riducendo così il tempo di rientro dell’investimento da 8 a 5 anni.Hotel al Forte articolo Sportello Energia FVG
    Hotel al Forte, Arabba (BL)
  • L’altro caso, riguardante sempre una struttura ricettiva, è quello dell’Hotel Passo Monte Croce di Sesto (BZ). L’edificio, che originariamente era dotato di impianto di riscaldamento e di produzione di acqua calda sanitaria con generatore alimentato a gasolio, ha visto la sua sostituzione con una caldaia a pellet nel 2016. La riduzione di spesa annua sui consumi ammonta a 40.000 euro. Il costo dell’intervento è stato di 190.000 euro, dei quali 58.000, il 31%, sono stati corrisposti dal Conto Termico. Il contributo ricevuto ha permesso di portare il tempo di rientro da 5 a 3 anni.
  • L’ultimo esempio è quello di un edificio per attività industriali in Molise sul quale è stato installato un impianto termico con sistema solar cooling a concentrazione da 778 m2 finalizzato alla produzione di calore per l’alimentazione delle aree di produzione e uffici, sia per il riscaldamento invernale che per il raffrescamento estivo. Grazie agli incentivi previsti dal Conto Termico è stato possibile ricevere nell’arco di 5 anni 370.000 euro, ovvero il 54% della spesa complessiva di 675.000 euro.Industria Molise solar cooling articolo Sportello Energia FVG
    Sistema di solar cooling

Dal 31 maggio 2016, il Conto Termico è diventato 2.0 potenziando e semplificando il meccanismo di sostegno precedentemente introdotto. Oltre ad un ampliamento delle modalità di accesso e dei soggetti ammessi (sono comprese anche le società in house e le cooperative di abitanti), sono stati introdotti nuovi interventi di efficienza energetica. Le variazioni più significative riguardano anche la dimensione degli impianti ammissibili, che è stata aumentata, mentre è stata snellita la procedura di accesso diretto per gli apparecchi a catalogo. Altre novità riguardano gli incentivi stessi: è stato infatti previsto sia l’innalzamento del limite per la loro erogazione in un’unica rata (dai precedenti 600 agli attuali 5.000 euro), sia la riduzione dei tempi di pagamento che, nel nuovo meccanismo, passano da 6 a 2 mesi.

Il turnover tecnologico, di cui gli interventi analizzati sono testimonianza, è un elemento fondamentale, in modo particolare quando riguarda le imprese, dove a una maggiore efficienza energetica si accompagna un risparmio in termini economici e di sostenibilità ambientale per la collettività.

Se sei il titolare di un’impresa e vuoi farti un’idea degli incentivi dei quali puoi beneficiare prenota una consulenza gratuita presso lo Sportello Energia FVG!

Gli esempi sono stati tratti dall’articolo “Il Conto Termico: un’opportunità per il patrimonio immobiliare di Roma, Eleonora Egalini, Unità Conto Termico, «ROMA X UNA CITTA’ GREEN E SMART», La Sapienza, 11 aprile 2017” realizzato dal GSE.

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Conto Termico 2.0: il solare termico

Il Conto Termico 2.0 può essere una buona occasione per dotare la propria abitazione di pannelli solari-termici o per installare un impianto di solar cooling in azienda. Si tratta di un contributo a fondo perso che restituisce fino ad un massimo del 65% della spesa anche in soli 90 giorni dalla presentazione della domanda. Ne abbiamo già parlato in generale in questo articolo http://www.sportelloenergia.ape.fvg.it/2018/01/08/il-nuovo-conto-termico-2-0-per-i-privati/.
Di seguito invece i requisiti e la documentazione specifica per questa tipologia di intervento.

Chi
I soggetti possono beneficiare degli incentivi a condizione che:
– siano titolari di diritto di proprietà dell’edificio/immobile ove l’intervento deve essere realizzato;
– abbiano la disponibilità dell’edificio/immobile ove l’intervento deve essere realizzato, in quanto titolari di altro diritto reale o di diritto personale di godimento.

Su quali edifici
L’intervento può essere realizzato su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, sulle loro pertinenze, su serra o relative pertinenze. L’immobile deve essere dotato di impianto di riscaldamento.
Possono essere incentivati anche campi solari asserviti a reti di teleriscaldamento e raffreddamento.

Quali sono gli interventi
– installazione di collettori solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell’impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar cooling;
– installazione di collettori solari termici per la produzione di energia termica per processi produttivi;
– possono essere incentivati anche campi solari asserviti a reti di teleriscaldamento e raffreddamento.

Requisiti tecnici generali
– i collettori solari sono in possesso della certificazione Solar Keymark;
– i collettori solari hanno valori di producibilità specifica calcolata a partire dal dato contenuto nella certificazione Solar Keymark (o equivalentemente nell’attestazione rilasciata da ENEA per i collettori a concentrazione) per una temperatura media di funzionamento di 50°C, superiori ai seguenti valori minimi:
– nel caso di collettori piani: maggiore di 300 kWht/m² anno, con riferimento alla località Würzburg;
– nel caso di collettori sottovuoto e collettori a tubi evacuati: maggiore di 400 kWht/m² anno, con riferimento alla località Würzburg;
– nel caso di collettori a concentrazione: maggiore di 550 kWht/m²anno, con riferimento alla località Atene.
– per i collettori solari a concentrazione per i quali non è possibile l’ottenimento della certificazione Solar Keymark, questa è sostituita da un’approvazione tecnica rilasciata dall’ENEA;
– la garanzia dei collettori solari e dei bollitori di almeno 5 anni; in caso di installazione di collettori solari termici per la produzione di calore in processi industriali, artigianali, agricoli (coltivazione/allevamento) o per il riscaldamento di piscine, per cui risulti essere non necessario un sistema di accumulo termico (bollitore), i requisiti relativi alla garanzia di tale componente vengono meno. La richiesta di concessione degli incentivi dovrà essere corredata da una relazione tecnica, indipendentemente dalla taglia del nuovo campo solare installato, che giustifichi la non indispensabilità del sistema di accumulo termico, specificando, anche attraverso elaborati grafici e schemi a blocchi dell’impianto, le caratteristiche tecniche del processo e dell’impianto;
– la garanzia degli accessori e dei componenti elettrici/elettronici di almeno 2 anni;
– l’installazione dell’impianto è eseguita in conformità ai manuali di installazione dei principali componenti;
– nel caso di superfici del campo solare superiori a 100 m2, è obbligatoria l’installazione di sistemi di contabilizzazione del calore e la comunicazione al GSE delle misure dell’energia termica annualmente prodotta dagli impianti e utilizzata per coprire i fabbisogni termici;
– nel caso in cui l’impianto solare sia stato realizzato ai fini di una copertura parziale del fabbisogno di climatizzazione invernale, è necessaria l’installazione di elementi di regolazione della portata su tutti i corpi scaldanti, tipo valvole termostatiche a bassa inerzia termica, ad eccezione di alcuni casi;
– per i soli impianti di solar cooling, il rapporto tra i metri quadrati di superficie solare lorda (m2) e la potenza frigorifera (kWt) deve essere maggiore di 2 e non potrà superare, in ogni caso, il valore di 2,75;
– per le macchine frigorifere DEC, la superficie minima solare lorda installata dei collettori deve essere di 8 m2 ogni 1000 m3/ora di aria trattata; in ogni caso, la superficie solare lorda dei collettori installata ogni 1.000 m3/ora di aria trattata non potrà superare il valore di 10.
Qualora l’intervento sia realizzato su un intero edificio (con l’esclusione dei fabbricati rurali e delle serre) dotato di un impianto di riscaldamento di potenza nominale totale maggiore o uguale a 200 kWt, ai fini della richiesta di incentivo la diagnosi energetica ante-operam e l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) post- operam sono obbligatorie, a pena di decadenza del riconoscimento degli incentivi.
La diagnosi e l’APE dell’edificio non sono richieste per installazioni di collettori solari termici abbinati a sistemi per la produzione di calore di processo e a impianti asserviti a reti di teleriscaldamento o teleraffrescamento.

Documentazione necessaria per l’accesso all’incentivo
– se superficie lorda installata ≤ 50 m2 è sufficiente una certificazione del produttore degli elementi impiegati che attesti il rispetto dei requisiti minimi di cui al Decreto e alle relative Regole Applicative unitamente alla certificazione Solar Keymark (o approvazione tecnica rilasciata dall’ENEA, nel caso di utilizzo di collettori solari termici a concentrazione per i quali non è possibile l’ottenimento della certificazione Solar Keymark) in corso di validità;
– se superficie lorda installata > 50 m2, è necessaria l’asseverazione di un tecnico abilitato più una certificazione del produttore degli elementi impiegati che attesti il rispetto dei requisiti minimi di cui al Decreto e alle relative Regole Applicative unitamente alla certificazione solar keymark (o approvazione tecnica rilasciata dall’ENEA, nel caso di utilizzo di collettori solari termici a concentrazione per i quali non è possibile l’ottenimento della certificazione Solar Keymark) in corso di validità;
– nel caso di installazione di impianto di superficie solare lorda superiore o uguale a 50 m2, relazione tecnica di progetto, timbrata e firmata dal progettista, corredata degli schemi funzionali (solare e solar cooling quando abbinato);
documentazione fotografica attestante l’intervento, raccolta in documento elettronico in formato PDF con un numero minimo di 6 foto riportanti:
– vista di dettaglio del pannello solare installato;
– vista di dettaglio della targa dei collettori solari e/o degli impianti solari termici prefabbricati installati;
– vista di dettaglio del bollitore;
– vista d’insieme del campo solare in fase di installazione;
– vista d’insieme del campo solare realizzato;
– le valvole termostatiche o del sistema di regolazione modulante della portata, ove previste.
– nel caso di intervento su serra o sua pertinenza, relazione tecnica di progetto, timbrata e firmata dal progettista, corredata degli schemi funzionali d’impianto, in cui sia riportata una descrizione dettagliata della struttura della serra;
– nel caso di installazione su serra (o sua pertinenza) non censita al catasto edilizio urbano, ma in possesso del codice CUAA, fascicolo aziendale associato all’impresa agricola, da cui si evinca l’esistenza della serra.

Documentazione da conservare
– per interventi non a Catalogo, scheda tecnica del produttore dei collettori solari o impianto solare factory made (che può essere parte della certificazione del produttore) del bollitore e delle valvole termostatiche o di altri sistemi di regolazione della portata, che attestino il rispetto dei requisiti minimi richiesti dal Decreto;
– per i collettori solari (relativamente ai prodotti non a Catalogo), ove prevista, rapporto della prova (test report) eseguita secondo la norma UNI EN 12975, attestante il rispetto dei requisiti minimi di producibilità dei collettori, rilasciata da un laboratorio accreditato;
– per gli impianti solari termici prefabbricati (relativamente ai prodotti non a Catalogo), rapporto della prova (test report) eseguita secondo la norma UNI EN 12976, attestante il rispetto dei requisiti minimi di producibilità del sistema solare, rilasciata da un laboratorio accreditato;
dichiarazione di conformità dell’impianto, ove prevista, ai sensi del DM 37/08, redatta da un installatore o dalla ditta esecutrice dell’impianto avente i requisiti professionali di cui all’art. 15 del D.Lgs. 28/11. Si ricorda che tale dichiarazione deve contenere la relazione contenente le tipologia dei materiali nonché il progetto dell’impianto stesso;
– libretto di centrale/d’impianto, come previsto da legislazione vigente;
– nel caso di impianto di superficie solare lorda ≥ a 12 m2 e < a 50 m2, relazione tecnica di progetto, timbrata e firmata dal progettista, corredata degli schemi funzionali (solare e solar cooling quando abbinato);
– pertinente titolo autorizzativo e/o abilitativo, ove previsto dalla vigente legislazione/normativa nazionale e locale;
– eventuali contratti di locazione delle serre, nel caso di installazione sulle medesime non di proprietà del Soggetto Responsabile della richiesta di concessione degli incentivi, la cui durata deve essere relativa a tutto il periodo di incentivazione e ai cinque anni successivi.
– nel caso di intervento in edifici nuovi o in edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, relazione, redatta da tecnico abilitato, attestante la quota d’obbligo per gli impianti di produzione di energia termica ai sensi dell’art. 11, comma 4, del D.Lgs. 28/11 e, conseguentemente, la quota dell’intervento eccedente l’adempimento dell’obbligo, che accede agli incentivi del Decreto;
– nel caso in cui l’intervento sia realizzato su interi edifici con impianti di riscaldamento di potenza nominale maggiore o uguale a 200 kWt:
APE post-operam (redatto secondo D.Lgs. 192/05 e s.m.i. e disposizioni regionali vigenti ove presenti);
– diagnosi energetica precedente l’intervento.

Calcolo dell’incentivo
Il calcolo dell’incentivo non è una percentuale fissa ma è definito in funzione dell’energia termica prodotta annualmente (stimata), della superficie lorda installata, di specifici coefficienti di valorizzazione dell’energia (€/kWht) distinti per dimensione e tipologia installativa e in funzione dell’utilizzo del calore prodotto.
In ogni caso l’ammontare dell’incentivo non può superare il 65% delle spese sostenute ammissibili.

Come presentare la domanda
La domanda va presentata entro 60 giorni dalla conclusione dei lavori tramite il Portaltermico. A questo link un tutorial molto utile del GSE che illustra la modalità di compilazione:
https://www.youtube.com/watch?v=Drbqnl-8a9g&index=16&list=PL_t3vj2ddpIsC93Gvc8kuBFK1p4ov28ga
Se l’apparecchio è a catalogo, ovvero sono già stati verificati tutti i requisiti dal GSE, l’invio della domanda risulterà molto più spedito.

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Cos’è lo scambio sul posto?

Articolo SSP Sportello Energia FVG

Lo scambio sul posto è una particolare modalità di valorizzazione dell’energia elettrica che consente al Produttore di realizzare una specifica forma di autoconsumo immettendo in rete l’energia elettrica prodotta ma non direttamente autoconsumata, per poi prelevarla in un momento differente da quello in cui avviene la produzione.
Lo scambio sul posto è erogato:
a) al cliente finale presente all’interno di un “Altro Sistema Semplice di Produzione e Consumo” (c.d. ASSPC) che sia contestualmente anche un produttore di energia elettrica dagli impianti di produzione che costituiscono l’ASSPC;
b) al cliente finale titolare di un insieme di punti di prelievo ed immissione non necessariamente tra essi coincidenti che, al tempo stesso, sia produttore di energia elettrica in relazione agli impianti di produzione connessi per il tramite dei suddetti punti (c.d. scambio sul posto altrove).
Le condizioni sopra riportate si realizzano anche nel caso in cui il cliente finale abbia ricevuto mandato senza rappresentanza da un produttore terzo in relazione ai suddetti impianti.
Il meccanismo di scambio sul posto consente al Produttore che abbia presentato la richiesta al Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., di ottenere una compensazione tra il valore economico associabile all’energia elettrica prodotta e immessa in rete e il valore economico teorico associato all’energia elettrica prelevata e consumata in un periodo differente da quello in cui avviene la produzione.
Il GSE ha il compito di gestire le attività connesse allo scambio sul posto e di erogare il contributo in conto scambio (CS), che garantisce il rimborso (“ristoro”) di una parte degli oneri sostenuti dall’utente per il prelievo di energia elettrica dalla rete. Il contributo è determinato dal GSE tenendo conto delle peculiari caratteristiche dell’impianto e dei profili di consumo (prelievo) teorici e standard attribuiti a ciascun utente dello scambio. E’ calcolato sulla base delle informazioni che i gestori di rete sono tenuti a inviare periodicamente al GSE.
Per accedere allo “SSP per ASSPC” (lettera a), dovranno essere verificate le seguenti condizioni:
– l’utente deve essere controparte del contratto di acquisto dell’energia elettrica prelevata sul punto di scambio;
– la potenza complessiva installata nell’ASSPC da impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2007 non deve superare i 20 kW;
– la potenza complessiva installata nell’ASSPC da impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2014 non deve superare i 200 kW;
– la potenza complessiva installata nell’ASSPC da impianti di cogenerazione ad alto rendimento non deve superare i 200 kW;
– la potenza complessiva degli impianti di produzione nell’ASSPC non deve superare i 500 kW.
Per accedere allo “SSP altrove” (lettera b), dovranno essere verificate le seguenti condizioni:
– l’utente deve essere controparte del contratto di acquisto dell’energia elettrica prelevata tramite tutti i punti di prelievo compresi nella convenzione;
– l’utente è un Comune titolare degli impianti, con popolazione fino a 20.000 residenti (o un soggetto terzo mandatario) o il Ministero della Difesa (o un soggetto terzo mandatario);
– gli impianti di produzione dovranno essere alimentati esclusivamente da fonti rinnovabili;
– la potenza complessiva installata dagli impianti entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2007, in un punto di connessione ricompreso nella convenzione, non deve superare i 20 kW;
– la potenza complessiva installata dagli impianti entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2014, in un punto di connessione ricompreso nella convenzione, non deve superare i 200 kW;
– la potenza complessiva installata da impianti di produzione per ciascun punto di connessione ricompreso nella convenzione non deve superare i 500 kW.
I produttori (utenti dello scambio) che intendano aderire al regime di scambio sul posto devono presentare, entro 60 giorni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto, un’apposita richiesta attraverso il portale informatico del GSE e quindi stipulare un contratto con il GSE per la regolazione dello scambio. Il contratto, di durata annuale solare, è tacitamente rinnovabile. Il portale informatico dovrà essere utilizzato dai produttori aderenti allo scambio sul posto anche per le successive fasi di gestione tecnica, economica e amministrativa del servizio.

Per la normativa aggiornata fare riferimento al sito:
https://www.gse.it/servizi-per-te/fotovoltaico/scambio-sul-posto

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Detrazione Irpef del 19% degli interessi passivi sui mutui

L’agevolazione consiste in una detrazione dall’Irpef degli interessi passivi, e i relativi oneri accessori, pagati sui mutui ipotecari stipulati a partire dal 1998 per la ristrutturazione o la costruzione dell’abitazione principale.
In particolare, è possibile portare in detrazione il 19% degli interessi pagati, indicandone l’importo nella dichiarazione annuale dei redditi. L’importo massimo sul quale calcolare la detrazione è pari a 2.582,25 euro.

Per costruzione e ristrutturazione si intendono tutti gli interventi realizzati in conformità al provvedimento comunale che autorizzi una nuova costruzione, compresi gli interventi di ristrutturazione edilizia indicati nell’articolo 3, comma 1 – lettera d), del Dpr 380/2001.
La detrazione spetta anche per gli interventi effettuati su un immobile acquistato allo stato grezzo e per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di un fabbricato rurale da adibire ad abitazione principale del coltivatore diretto.

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente e/o i suoi familiari dimorano abitualmente. A tal fine, rilevano le risultanze dei registri anagrafici o l’autocertificazione con la quale il contribuente può anche attestare che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici.

La detrazione spetta al contribuente che stipula il contratto di mutuo e che avrà il possesso dell’unità immobiliare, a titolo di proprietà o di altro diritto reale, e nella quale egli o i suoi familiari intendono dimorare abitualmente.
A differenza di quanto avviene per gli interessi relativi al mutuo stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale, per il mutuo acceso per la costruzione dell’abitazione principale la quota di interessi del coniuge fiscalmente a carico non può essere portata in detrazione dall’altro coniuge.
Per le ristrutturazioni edilizie la detrazione è riconosciuta in presenza di un provvedimento di abilitazione comunale dal quale risulti che l’autorizzazione riguarda i lavori indicati nell’articolo 3, comma 1 – lettera d), del Dpr 380/2001.
In mancanza di questa informazione, la detrazione spetta se il contribuente è in possesso di analoga dichiarazione sottoscritta dal responsabile del competente ufficio comunale.

Per avere l’agevolazione il contribuente deve essere in possesso:
– delle quietanze di pagamento degli interessi passivi;
– della copia del contratto di mutuo, dal quale risulti che lo stesso è stato stipulato per realizzare gli interventi di costruzione o di ristrutturazione;
– della copia della documentazione comprovante l’effettivo sostenimento delle spese di realizzazione degli interventi stessi.

È possibile richiedere la detrazione se ricorrono le seguenti condizioni:
– il mutuo deve essere stipulato nei 6 mesi antecedenti la data di inizio dei lavori di costruzione o nei 18 mesi successivi;
– l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro 6 mesi dal termine dei lavori di costruzione;
– il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell’unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale.
La detrazione è limitata all’ammontare degli interessi passivi riguardanti l’importo del mutuo effettivamente utilizzato in ciascun anno per la costruzione dell’immobile.
È possibile usufruire contemporaneamente della detrazione degli interessi per mutui ipotecari contratti per la ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale e della detrazione del 50% per le spese sostenute per la ristrutturazione degli immobili.
La detrazione è inoltre cumulabile con quella prevista per gli interessi passivi relativi ai mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’abitazione principale (ma soltanto per tutto il periodo di durata dei lavori di costruzione dell’unità immobiliare, nonché per il periodo di 6 mesi successivi al termine dei lavori stessi).

Ferma restando la detraibilità, alle condizioni sopra descritte, il beneficio in questione deve comunque essere rapportato al costo effettivo sostenuto dal contribuente per la costruzione/ristrutturazione dell’immobile.
La detrazione, infatti, spetta limitatamente agli interessi relativi all’ammontare del mutuo effettivamente utilizzato e, pertanto, gli importi devono essere rapportati alle spese sostenute e documentate.
L’agevolazione, quindi, non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte di mutuo eccedente l’ammontare delle spese documentate.

Per la normativa aggiornata fare riferimento al sito:
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Prodotti+editoriali/Guide+Fiscali/Agenzia+informa/AI+guide+italiano/Ristrutturazioni+edilizie+it/Guida_Ristrutturazioni_edilizie_2018.pdf

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L’IVA agevolata al 10% secondo la nuova guida 2018 per le ristrutturazioni

Articolo IVA 10 Sportello Energia FVG

Sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria realizzate sulle unità immobiliari abitative è previsto un regime agevolato che consiste nell’applicazione dell’IVA ridotta al 10%.
Anche la cessione di beni resta assoggettata all’aliquota ridotta, ma solo se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto.
Tuttavia sui beni significativi l’aliquota agevolata del 10% si applica solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi.
I beni significativi sono:
– ascensori e montacarichi
– infissi esterni e interni
– caldaie
– video citofoni
– apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria
– sanitari e rubinetteria da bagni
– impianti di sicurezza

La legge di bilancio 2018 fornisce un’interpretazione della norma che prevede l’aliquota Iva agevolata al 10% per i beni significativi, spiegando come individuare correttamente il loro valore quando con l’intervento vengono forniti anche componenti e parti staccate degli stessi beni (si pensi, per esempio, alle tapparelle e ai materiali di consumo utilizzati in fase di montaggio di un infisso). In particolare, viene precisato che la determinazione del valore va effettuata sulla base dell’autonomia funzionale delle parti staccate rispetto al manufatto principale. In sostanza, come l’Agenzia delle Entrate aveva già spiegato nella circolare n. 12/E del 2016, in presenza di questa autonomia i componenti o le parti staccate non devono essere ricompresi nel valore del bene ma in quello della prestazione (e quindi assoggettati ad aliquota Iva ridotta del 10%). Al contrario, devono confluire nel valore dei beni significativi e non in quello della prestazione se costituiscono parte integrante del bene, concorrendo alla sua normale funzionalità. La stessa legge di bilancio ha previsto, inoltre, che la fattura emessa da chi realizza l’intervento deve specificare, oltre all’oggetto della prestazione, anche il valore dei “beni significativi” forniti con lo stesso intervento.

Non si può applicare l’IVA agevolata del 10% a:
– materiali o beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori;
– materiali o beni acquistati direttamente dal committente;
– prestazioni professionali;
– prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori.

 Per tutti gli altri interventi di recupero edilizio è sempre prevista, senza alcuna data di scadenza, l’applicazione dell’aliquota IVA del 10%.
Si tratta in particolare:
– delle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d’opera relativi alla realizzazione degli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione;
– dell’ acquisto di beni, con esclusione di materie prime e semilavorati, forniti per la realizzazione degli stessi interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione;
– alle forniture dei cosiddetti beni finiti, vale a dire quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità (per esempio porte, infissi esterni, sanitari, caldaie, eccetera).
L’agevolazione spetta sia quando l’acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d’opera che li esegue.

Per la normativa aggiornata fare riferimento al sito:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/agenzia/agenzia-comunica/prodotti-editoriali/guide-fiscali/agenzia-informa

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Anche per tutto il 2018 la detrazione Irpef per acquirenti e assegnatari di immobili ristrutturati

Articolo immobili ristr Sportello Energia FVG

Lunedì scorso l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la guida aggiornata della detrazione per ristrutturazioni edilizie, dove si legge che anche per il 2018 sarà attiva tra l’altro l’agevolazione per acquirenti e assegnatari di immobili ristrutturati. In questo articolo riportiamo le principali caratteristiche di questa detrazione.

È prevista una detrazione Irpef per l’acquisto di fabbricati, ad uso abitativo, su cui sono stati effettuati interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia.
In particolare, la detrazione si applica nel caso di interventi di ristrutturazione riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che provvedono, entro 18 mesi dalla data del termine dei lavori, alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.
Anche questa detrazione è stata elevata dal 36 al 50% quando le spese per l’acquisto dell’immobile sono sostenute nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2018 e spetta entro l’importo massimo di 96.000 euro (invece che 48.000 euro). Dal 2019, la detrazione potrebbe ritornare alla misura ordinaria del 36% su un importo massimo di 48.000 euro.
Vi possono accedere tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef). Hanno diritto a fruire della detrazione, oltre al proprietario, anche il nudo proprietario e il titolare di un diritto reale di godimento sull’immobile (uso, usufrutto, abitazione).
L’incentivo corrisponde a una detrazione dall’Irpef del 50% entro l’importo massimo di 96.000 euro. Indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, la detrazione avviene su un importo forfetario, pari al 25% del prezzo di vendita. La detrazione va sempre ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Per avere l’agevolazione non è necessario effettuare i pagamenti mediante bonifico.
Bisogna che siano rispettati i seguenti requisiti:
1) l’acquisto o l’assegnazione dell’unità abitativa deve avvenire entro 18 mesi dalla fine dei lavori;
2) gli interventi devono riguardare l’intero fabbricato;
3) il termine “immobile” deve essere inteso come singola unità immobiliare e l’agevolazione non è legata alla cessione o assegnazione delle altre unità immobiliari, costituenti l’intero fabbricato, così che ciascun acquirente può beneficiare della detrazione con il proprio acquisto o assegnazione.
L’acquirente dell’immobile può beneficiare della detrazione anche per gli importi versati in acconto a condizione che alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi siano stati registrati il preliminare di acquisto o il rogito.

A questo link la normativa aggiornata:
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Prodotti+editoriali/Guide+Fiscali/Agenzia+informa/AI+guide+italiano/Ristrutturazioni+edilizie+it/Guida_Ristrutturazioni_edilizie_2018.pdf

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Home and Building Automation: perché la domotica permette di risparmiare dal punto di vista energetico

Building automation Sportello Energia FVG

Home and Building Automation è più conosciuta in Italia come domotica, termine che deriva dall’insieme della parola latina domus (casa) e robotica (disciplina dell’ingegneria che si occupa di studiare i metodi che permettono ad una macchina di realizzare il lavoro umano).
La domotica è quindi la scienza che si occupa delle applicazioni dell’informatica e dell’elettronica all’abitazione.
Si potrebbe anche tradurre come lo sviluppo di tutte quelle tecnologie mirate a migliorare la qualità della vita in tutti i luoghi abitati. Se si parla di Home Automation si fa riferimento alla singola abitazione, se si parla di Building Automation si fa riferimento agli edifici non residenziali, come scuole, ospedali, uffici.
E’ difficile darne una definizione precisa, di seguito si cercherà di spiegare in cosa consiste e perché è vantaggioso il suo utilizzo dal punto di vista del risparmio energetico e non solo.
Nella vita quotidiana siamo sempre più attenti a non sprecare inutilmente energia; primo perché possiamo così risparmiare in bolletta; secondo perchè siamo sempre più sensibili al tema del rispetto per l’ambiente, per cui l’energia risparmiata significa meno inquinamento prodotto in ambiente.
Così se non utilizziamo la luce in una stanza la spegniamo, chiudiamo il rubinetto mentre ci laviamo i denti, spegniamo il condizionatore quando siamo fuori casa. Sono tutti gesti che compiamo noi manualmente.
La domotica ci permette di automatizzare le funzioni degli impianti presenti in una casa ottimizzandone le prestazioni per aumentare i livelli di vivibilità, di comfort e di sicurezza all’interno degli ambienti.
Un esempio che ci può far capire al meglio l’applicazione della domotica è il controllo della climatizzazione dell’abitazione.
E’ costituito da sonde interne, sonde esterne, servocomandi e da una centralina di controllo. I dati rilevati dalle sonde (temperatura, umidità, concentrazione di CO2) sono rielaborati dalla centralina che gestisce i servocomandi di elettropompe, bruciatori, elettrovalvole, in modo tale che negli ambienti interni della casa si mantengano i parametri di comfort prestabiliti, anche suddividendo diverse zone. L’utente finale potrà interagire con il sistema mediante pannelli, dove potrà impostare la temperatura ambiente a proprio piacimento o accendere/spegnere l’impianto. Tutto il sistema è pensato per essere completamente automatizzato.
I vantaggi che si ottengono non sono solo il maggior comfort e una maggiore vivibilità, ma anche il risparmio energetico. L’impianto di climatizzazione infatti è quello maggiormente energivoro e quindi la sua gestione e il suo controllo sono fondamentali per avere un funzionamento e una resa ottimale, in base alle condizioni d’uso che potrebbero mutare.
Nota fondamentale e caratteristica principe dei sistemi automatizzati moderni è la possibilità di essere controllati da remoto via web, permettendo non solo di rilevare i dati di funzionamento e di rilevare eventuali malfunzionamenti, ma anche di regolare i parametri.
Altro esempio sempre “casalingo”, ma che può essere ampliato anche agli edifici non residenziali o comunque di dimensioni maggiori, è il controllo automatizzato delle tapparelle. Sempre tramite delle sonde e dei servocomandi, la centralina di controllo apre, chiude o orienta le tapparelle in base all’irraggiamento presente e alla temperatura interna, permettendo di sfruttare in maniera ottimale la luce solare. Si evita quindi il surriscaldamento nella stagione estiva e si ha l’apporto solare ottimale nella stagione invernale; ovviamente l’automatizzazione si regola anche in base alla diversa incidenza dei raggi solari nell’arco della giornata.
Questo sistema diventa fondamentale se non necessario per i grandi edifici ad uso non residenziale, dove il Building automation rappresenta uno strumento indispensabile per la gestione di tutti gli impianti tecnologici. Rispetto ad un’abitazione infatti ci sono molte più variabili da gestire, perché ad esempio la destinazione d’uso può variare oppure l’affollamento e quindi il controllo da remoto permette di riconfigurare i parametri in maniera ottimale.

L’Europa ha voluto dare una spinta all’efficienza energetica e ai sistemi di Home and Building Automation; infatti nell’articolo 8 della Direttiva 2010/31/CE si legge: “Gli Stati membri promuovono l’introduzione di sistemi di misurazione intelligenti quando un edificio è in fase di costruzione o è oggetto di una ristrutturazione importante (…) Gli Stati membri possono inoltre promuovere, se del caso, l’installazione di sistemi di controllo attivo come i sistemi di automazione, controllo e monitoraggio finalizzati al risparmio energetico.”

A livello nazionale, il decreto ministeriale “Requisiti minimi” del 26/06/2015, per edifici ad uso non residenziale, nel caso di nuove costruzioni o ristrutturazioni importanti, ha richiesto un livello minimo di automazione, corrispondente alla classe B (definita dalla norma UNI EN 15232), per il controllo, la regolazione e la gestione delle tecnologie dell’edificio e degli impianti termici.

Per i privati e le imprese è prevista l’incentivazione tramite l’Ecobonus 2017 per i dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti termici; in particolare si parla di dispositivi che permettano la gestione automatica personalizzata degli impianti di riscaldamento o di produzione di acqua calda sanitaria o di climatizzazione estiva, compreso il loro controllo da remoto con canali multimediali; i dispositivi devono mostrare i consumi energetici, le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti, consentire l’accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.
Per la pubblica amministrazione, il Conto Termico 2.0 prevede degli incentivi per il Building Automation.
L’intervento incentivabile consiste nell’ installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico degli impianti termici ed elettrici degli edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, dotati di impianto di climatizzazione, compresa l’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore. In particolare sono contemplati i seguenti servizi: riscaldamento, raffrescamento, ventilazione e condizionamento, produzione di acqua calda sanitaria, illuminazione, controllo integrato delle diverse applicazioni, diagnostica e rilevamento consumi.

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Con una caldaia a pellet, puoi passare dalla classe G alla A2

Sostituire la vecchia caldaia, poco efficiente e a combustibile fossile, con una nuova a fonti rinnovabili: un unico intervento che può portare grossi vantaggi in bolletta e all’ambiente.
Nel nostro esempio consideriamo l’installazione di una caldaia a pellet. Tuttavia si potrebbe considerare anche una caldaia a legna: le due tipologie differiscono per modalità di caricamento del combustibile, perché solo il pellet può essere caricato automaticamente. Entrambe comunque possono raggiungere un alto rendimento di combustione come previsto dagli standard di legge, rispettando l’emissione di CO2 e di particolato.
Consideriamo quindi un’abitazione in classe G, con un’area di 120 mq e dove risiedono quattro inquilini. L’installazione di una caldaia a pellet è un unico intervento che consente di migliorare di moltissimo la classe energetica dell’abitazione: permette infatti di passare dalla classe più bassa, la G, a quella quasi più alta, la A2.

Esempio 3-biomassa 2018 Sportello Energia FVG

Per il nostro esempio abbiamo scelto di usufruire dell’Ecobonus 2018 e ricevere quindi il 50% della spesa in 10 rate annuali detratte dall’Irpef o dall’Ires. In alternativa se l’esistente è una caldaia a gasolio o a biomassa, si può accedere anche al Conto Termico 2.0, incentivo a fondo perso che restituisce fino al 65% della spesa in un’unica rata se l’importo è inferiore ai 5.000 € altrimenti in due anni.
Dal momento che i risparmi generati in bolletta ammontano a 463 € all’anno, l’intervento viene ripagato in 11 anni e da quel momento si inizia a guadagnare in maniera netta.
Adottando tale soluzione inoltre si evita di emettere 3.915 kg di anidride carbonica ogni anno, che equivalgono a circa 32.600 km percorsi in automobile, e si rispetta di conseguenza l’ambiente.

La limitazione di questi calcoli sta nella necessità di adattare gli interventi alle singole realtà: dimensione e forma della casa, classe energetica e numero di inquilini sono alcuni dei fattori che incidono sul risultato finale e per questo è necessario affidarsi a un tecnico per ottenere un calcolo personalizzato.

Per conoscere invece tutti gli incentivi dei quali è possibile usufruire e le modalità per accedervi siamo a disposizione per una consulenza gratuita e disinteressata.

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Per consultare altri esempi vai al nostro sito a questa pagina.

Aggiornati con lo Sportello: timeline contributo regionale e video sull’Ecobonus 2018

Hai intenzione di effettuare degli interventi sulla tua prima casa?
Non ti è ancora chiaro il funzionamento del contributo regionale per recupero o acquisto con recupero?
Ti sei perso le novità sull’Ecobonus introdotte dall’ultima finanziaria?
Il sito dello Sportello Energia FVG ti tiene aggiornato!

Contributo regionale (ATTENZIONE: MODIFICATO DAL 4/07/19 VEDI QUESTO LINK)

Abbiamo preparato uno schema semplice e chiaro sulle tempistiche che regolano l’incentivo in materia di edilizia agevolata presente a livello regionale. Di questo contributo  abbiamo già parlato in un precedente articolo, lo trovi a questo link.
Ricordiamo che per accedervi è necessario che il nucleo familiare abbia un ISEE inferiore ai 29.000 € annui. E’ necessario inoltre che la spesa minima sostenuta rimanga totalmente a carico del beneficiario (vedi FAQ su cumulabilità contributo regionale – detrazioni fiscali).
Qui sotto trovi lo schema:

Timeline contributo regionale Sportello Energia FVG r1

Novità Ecobonus 2018

Il 27 dicembre 2017 è stata approvata la Legge di bilancio 2018, che ha apportato delle modifiche e introdotto alcune novità soprattutto all’Ecobonus. Ne abbiamo già parlato in questo articolo, ma se vuoi puoi guardare questo video che riassume in un minuto cosa cambia per il 2018.

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Lo Sportello in onda con le novità della finanziaria 2018

Le novità introdotte dalla finanziaria 2018, cosa cambia per finestre, schermature e biomassa, il nuovo bonus verde, il Conto Termico 2.0: di questo abbiamo parlato nella puntata di Family andata in onda su Telefriuli il 12 febbraio scorso alle 12:15.

L’occasione è stata utile anche per spiegare cosa sono i micro-cogeneratori, introdotti dalla legge di bilancio nell’Ecobonus 2018. La cogenerazione permette di produrre contemporaneamente energia elettrica ed energia termica dalla stessa fonte di combustibile, con maggior rendimento rispetto alla generazione separata. Questo tipo di intervento è ideale per edifici medio-grandi e ha un costo notevole, la detrazione massima prevista è infatti di 100.000 € ed è necessario ottenere un risparmio di energia primaria pari al 20%.

Si è parlato inoltre dei sistemi evoluti di termoregolazione, necessari per ottenere una detrazione del 65% sulla sostituzione della caldaia (almeno in classe energetica A). Questi sistemi vanno oltre le valvole termostatiche perché variano la temperatura del flusso dell’acqua in uscita dall’apparecchio di riscaldamento modulante. Devono appartenere almeno alla classe V (termostato elettronico d’ambiente modulante).

In conclusione, una considerazione sull’obiettivo degli incentivi e delle agevolazioni: rendere i tempi di rientro dell’investimento energetico più brevi e stimolare quindi gli utenti ad effettuarli, sia per un risparmio immediato in bolletta sia per ridurre le emissioni di CO2 ed essere perciò più rispettosi dell’ambiente.

Leggi l’articolo completo sulle novità della Legge di bilancio 2018 a questo link.

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