Incentivi alle strutture turistiche grandi e piccole

Sono due gli incentivi di cui possono usufruire le strutture turistiche, uno nazionale ed uno regionale riservato agli alberghi diffusi:

Bonus Turismo

È stato subito ribattezzato “Bonus Turismo” ma il suo nome ufficiale è FRI-Tur, cioè Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e agli investimenti di sviluppo nel turismo e mira a potenziare le strutture ricettive soprattutto in ottica di digitalizzazione e sostenibilità ambientale.

Il Bonus Turismo può essere richiesto per interventi di:

  • riqualificazione energetica;
  • riqualificazione antisismica;
  • eliminazione delle barriere architettoniche;
  • manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, installazione di manufatti leggeri;
  • realizzazione di piscine termali (solo per gli stabilimenti termali);
  • digitalizzazione;
  • acquisto o rinnovo di arredi.

Il 50% del fondo FRI-Tur è destinato agli interventi di riqualificazione energetica.

Due le forme di incentivo richiedibili:

  1. contributo diretto, pari al 35% delle spese ammissibili;
  2. finanziamento agevolato, con tasso nominale annuo pari allo 0,5% e durata compresa tra 4 e 15 anni (a cui abbinare un finanziamento bancario a tasso di mercato).

Contributi FVG per l’albergo diffuso

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha previsto la concessione di contributi per la ristrutturazione e l’ammodernamento delle unità immobiliari situate nei territori montani da collocare o mantenere nell’ambito della gestione degli alberghi diffusi. I proprietari potranno ricevere da 10 a 20 mila euro per unità immobiliare da vincolare per 10 anni alla destinazione di albergo diffuso.

Sono ammissibili i costi sostenuti per lavori di ampliamento, di ristrutturazione, di ammodernamento e di straordinaria manutenzione, oltre che per l’acquisto di arredi, attrezzature ed elettrodomestici da collocare nelle unità immobiliari.
Le domande vanno presentate dal 15 maggio 2023 e prima dell’avvio degli interventi di recupero.

Per maggiori dettagli: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Contributi alle unità immobiliari situate nei territori montani da collocare nell’ambito della gestione degli alberghi diffusi

Stop alla cessione dei crediti

Per i nuovi interventi edilizi non sarà più possibile ricorrere alla cessione del credito o allo sconto in fattura. 

Lo ha deciso il Consiglio dei Ministri, approvando lo scorso 16 febbraio un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di cessione di crediti d’imposta relativi agli incentivi fiscali. Il decreto riguarda le spese per gli interventi in materia di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica e Superbonus 110%, misure antisismiche, facciate, impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e barriere architettoniche.

Con lo stesso decreto, è stato sancito anche il divieto per le pubbliche amministrazioni ad acquistare crediti derivanti dai bonus edilizi.

Questo significa che d’ora in poi, per gli interventi che non sono ancora stati avviati, resta solo la strada della detrazione d’imposta.

Energia dal sole con i contributi regionali

La Regione FVG sta per rendere operativo l’incentivo annunciato lo scorso novembre 2022: un contributo regionale, cumulabile con le detrazioni fiscali ordinarie dello Stato, per gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici, solare termico e accumulatori di energia elettrica.

Il contributo è l’oggetto del disegno di legge n. 188 “incentivi per la diffusione di fonti energetiche rinnovabili”, presentato il 19 dicembre scorso, approvato il 2 febbraio 2023 dal Consiglio regionale. Sono stati pubblicati il 10 febbraio i bandi per presentare la domanda di incentivo: https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/famiglia-casa/casa/FOGLIA23/

Chi volesse approfondire l’esame dell’iter di questa legge sono consultabili tutti i documenti (disegno di legge, relazioni, verbali ed emendamenti) sul sito del Consiglio regionale al seguente indirizzo: https://www.consiglio.regione.fvg.it/pagineinterne/Portale/IterLeggi/IterLeggiDettaglio.aspx?Leg=5&ID=1950

Vediamo in sintesi i punti salienti della legge.

Sono ammessi gli interventi di seguito descritti realizzati a servizio di unità immobiliari a uso residenziale situati nel territorio regionale. Nella versione aggiornata con gli ultimi emendamenti è stato abrogato il comma che escludeva gli interventi realizzati nelle nuove costruzioni e negli edifici sottoposti a ristrutturazione rilevante, che pertanto l’emendamento ammette all’incentivo.

Gli interventi ammessi all’incentivo, considerati distintamente, sono i seguenti: acquisto e installazione di impianto fotovoltaico, acquisto e installazione di impianto di accumulo di energia elettrica, acquisto e installazione di impianto solare termico.

I beneficiari sono le persone fisiche residenti nel Friuli Venezia Giulia, i condomìni, le parrocchie o gli enti ecclesiastici di altre religioni riconosciute dallo Stato, situati in regione. Possono accedere all’incentivo le persone fisiche proprietarie o titolari di diritti reali e personali di godimento.

Gli incentivi sono concessi con procedimento “a sportello”, ovvero secondo ordine cronologico di presentazione delle domande, on line attraverso il sistema “ISTANZE ON LINE” a partire dalle ore 9.00 di mercoledì 22 febbraio 2023 e fino alle ore 17.00 di martedì 15 novembre 2023. Le domande si possono presentare solo dopo la realizzazione degli interventi e per le spese sostenute a partire dal 1° novembre 2022.

Domanda. Ogni beneficiario può presentare domanda per una sola unità immobiliare. Per i condomìni la domanda è presentata dall’Amministratore del condominio. Per ciascuna parrocchia o ente religioso la domanda è presentata dal legale rappresentante, relativamente ad una sola unità immobiliare ad uso residenziale.

Per la stessa unità immobiliare è ammessa una sola domanda per ciascun tipo di intervento previsto; quindi al massimo un soggetto può chiedere tre distinti incentivi, per fotovoltaico, accumulo e solare termico, per una unità immobiliare.

Cumulabilità. Gli incentivi sono cumulabili con i bonus ordinari, col limite di non superare cumulativamente la spesa complessivamente sostenuta per l’intervento. Saranno inoltre disposte nei bandi indicazioni per gli importi massimi ammessi. Gli incentivi non sono cumulabili con il Superbonus, né con il contributo regionale per le batterie di accumulo del 2020 (LR13/2019, art. 5, c.25-27).

Contributi alle PMI per l’energia da fonti rinnovabili

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha aperto il bando per erogare alle PMI contributi per la produzione e l’autoconsumo di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili, con un plafond a disposizione di 55 milioni di euro.

Si tratta di un incentivo già annunciato e atteso da mesi; il 6 febbraio 2023 la Regione ha pubblicato il bando per i finanziamenti a fondo perduto per incentivare l’utilizzo delle energie rinnovabili nelle imprese. Le domande si possono presentare dal 15 febbraio al 15 giugno 2023.

Tutta la documentazione e il bando sono disponibili nella specifica pagina dedicata all’interno del sito web della Regione:

https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/industria/FOGLIA17/

Qui di seguito facciamo una breve sintesi del contributo in oggetto, rimandando al bando ufficiale per l’insieme completo delle regole.

BENEFICIARI

I finanziamenti sono destinati alle PMI in regione, appartenenti ai settori del manifatturiero, commercio, servizi di alloggio e ristorazione, trasporto e magazzinaggio, attività professionali, scientifiche e tecniche, attività di noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese, attività sportive, intrattenimento e divertimento e altre attività di servizi (vedere dettagli nel bando).

Sono ammesse le imprese a forte consumo energivoro, come elencate nell’allegato F del bando, ritenute particolarmente penalizzate a causa della crisi energetica; sono inoltre ammesse anche le altre imprese non incluse nell’elenco se conseguentemente al conflitto russo-ucraino hanno subito, direttamente o indirettamente, almeno uno dei seguenti effetti:

1) rincaro dei costi di energia e dei carburanti;

2) difficoltà di approvvigionamento e/o rincaro dei costi delle materie prime;

3) contrazione della domanda e/o interruzione di contratti e progetti esistenti;

4) mancata disponibilità o insostenibilità economica di altri fattori produttivi.

È richiesta un’adeguata capacità economico-finanziaria per la realizzazione del progetto (definita in allegato al bando come rapporto tra il costo da sostenere e fatturato o capitale netto dell’impresa).

PROGETTI AMMISSIBILI

Sono ammessi i progetti sia di nuovi impianti che di potenziamento di impianti esistenti, da installare esclusivamente in copertura, finalizzati alla produzione e all’autoconsumo di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili, di potenza nominale non superiore a 1000 kWp, comprendenti l’acquisto ed installazione di almeno uno dei due impianti: fotovoltaico o solare termico; contestualmente sono inoltre ammessi i seguenti sistemi strettamente connessi agli impianti precedenti: sistemi di accumulo di energia prodotta, sistemi di monitoraggio e gestione dell’energia funzionali alla riduzione dell’impronta energetica.

L’impianto ammesso avrà produzione massima ammissibile pari al fabbisogno energetico (autoconsumo) con una tolleranza al massimo del 15% in più.

Sono inoltre stabiliti dei criteri di valutazione e i progetti dovranno ottenere un punteggio minimo per l’ammissione (vedere allegato D del bando).

SPESE AMMISSIBILI

Sono ammesse le spese sostenute a decorrere dal 24 novembre 2022, fermo restando che il progetto non può essere materialmente completato prima della presentazione della domanda.

Sono ammesse le spese strettamente funzionali all’opera; sono compresi gli impianti, le relative opere edili ed impiantistiche ed oneri di sicurezza, hardware e software necessari al funzionamento dei sistemi di monitoraggio, servizi tecnici di progettazione, direzione lavori e collaudi.

Per fornitura ed installazione di accumuli, comprese le relative spese accessorie, è posto il limite di 1.000€/kWh. Per il fotovoltaico il limite è di 1.800€/kWp.

SPESE NON AMMESSE

Tra le altre, non sono ammesse spese per la mera sostituzione di impianti esistenti, per la rimozione di amianto, per lavori in economia, per fatture non integralmente pagate.

LIMITE DI SPESA, DI CONTRIBUTO, INCENTIVI %

Il limite minimo di spesa ammissibile è di 25mila euro, l’importo massimo di contributo per ciascuna impresa è di 250mila euro. L’incentivo riconosciuto alle piccole imprese è pari al 50% delle spese ammissibili sostenute; per le medie imprese tale incentivo vale il 40%.

DURATA

Il progetto dev’essere avviato non prima del 24/11/2022 e deve concludersi (fine lavori e saldo ultimo pagamento) entro 15 mesi dalla concessione del contributo (termine prorogabile al massimo per 3 mesi).

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEGLI INCENTIVI

Le imprese presentano una sola domanda che riguarderà un unico progetto (il quale potrà comprendere uno o più impianti) da realizzare in un’unica sede o unità locale. La domanda sarà presentabile esclusivamente con sistema online dedicato, che avrà un link di accesso nella pagina web già indicata.

Nella pagina web sono disponibili anche i fac-simile per la documentazione prevista da allegare alla domanda.

I termini di presentazione delle domande sono dal 15.02.2023 ore 10.00 al 15.06.2023 ore 16.00.

I contributi sono concessi entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda, con procedimento valutativo a sportello secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande che soddisfino i criteri di valutazione previsti dal bando (punteggio minimo 12 punti), fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Le domande non finanziate entro il 31.12.2023 sono definitivamente escluse.

OBBLIGHI E VINCOLI DEI BENEFICIARI

I beneficiari sono tenuti a realizzare gli impianti conformemente ai progetti approvati sia sotto l’aspetto tecnico, sia relativamente alle spese ammesse, comunicando nei termini precisati dal bando le eventuali necessarie variazioni che saranno valutate ed eventualmente approvate (le variazioni non determineranno in alcun caso l’aumento del contributo). Inoltre l’attività d’impresa oggetto di finanziamento non deve cessare o essere rilocalizzata al di fuori del territorio regionale per 3 anni a decorrere dal pagamento finale al beneficiario.

Le scadenze del Superbonus: proroga per le unifamiliari?

La disciplina dell’incentivo Superbonus è stata più volte modificata e non è ancora giunta ad una forma definitiva.

L’ultima notizia riguarda una possibile ulteriore proroga di tre mesi per le unifamiliari al 110%, proposta contenuta in un emendamento al decreto Milleproroghe: ovvero, per gli interventi su case unifamiliari nelle quali al 30 settembre 2022 siano stati realizzati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, si chiede che l’agevolazione al 110% sia prorogata fino al 30 giugno 2023 anziché al 31 marzo 2023.

Lasciando in sospeso questa ultima arrivata, cerchiamo di fare il punto ad oggi sulle scadenze.

I riferimenti normativi per questo quadro sono la Legge di bilancio 2023 e la conversione in legge del decreto aiuti quater (DL 176/2022), tenendo in considerazione anche la precedente legge di bilancio 2022.

Alla luce delle normative citate abbiamo un quadro complesso con diverse scadenze ed aliquote in funzione dei diversi soggetti beneficiari, dei diversi tipi di fabbricati e di altre condizioni; qui di seguito riportiamo schematicamente le diverse possibilità.

Condomini

incentivoper spese sostenute:a condizione che:
110%Fino al 31/12/2023Delibera per esecuzione lavori entro il 18/11/2022CILAS entro il 31/12/2022
110%Fino al 31/12/2023Delibera lavori tra 19 e 24/11/2022CILAS entro il 25/11/2022
90%Anno 2023In mancanza delle condizioni precedenti
70%Anno 2024Vigenza ordinaria (da Legge bilancio 2022)
65%Anno 2025Vigenza ordinaria (da Legge bilancio 2022)

Proprietari o comproprietari di edifici con 2-4 u.i.

incentivoper spese sostenute:a condizione che:
110%Fino al 31/12/2023CILAS entro il 25/11/2022
90%Anno 2023In mancanza delle condizioni precedenti
70%Anno 2024Vigenza ordinaria (da Legge bilancio 2022)
65%Anno 2025Vigenza ordinaria (da Legge bilancio 2022)

Persone fisiche con edifici unifamiliari o u.i. indipendenti

incentivoper spese sostenute:a condizione che:
110%Fino al 31/03/2023almeno 30% lavori realizzati al 30/09/2022
90%Anno 2023proprietario o titolare di diritto reale di godimento sull’u.i.;per abitazione principale;requisito “reddito di riferimento” del beneficiario non superiore a 15.000 euro.

IACP e cooperative di abitazione

incentivoper spese sostenute:a condizione che:
110%Fino al 31/12/2023almeno 60% lavori realizzati al 30/06/2023


Enti terzo settore (org. Volontariato, Associaz. prom.soc., coop.soc., fondazioni, …)

incentivoper spese sostenute:a condizione che:
110%Fino al 31/12/2023CILAS entro il 25/11/2022
110%Fino al 31/12/2025Enti in possesso requisiti art.119, c. 10-bis (attività socio-sanitarie assistenziali; CDA non retribuito; immobili cat. B/1-B/2-D/4)
90%Anno 2023In mancanza delle condizioni precedenti
70%Anno 2024Vigenza ordinaria (da Legge bilancio 2022)
65%Anno 2025Vigenza ordinaria (da Legge bilancio 2022)

Deroga per edifici in Comuni colpiti da eventi sismici

incentivoper spese sostenute:a condizione che:
110%Fino al 31/12/2025Documento che accerti che il sisma ha causato il danno

Legge di bilancio 2023, poche novità per gli incentivi

Nell’ambito degli incentivi legati agli interventi di miglioramento e manutenzione degli edifici esistenti, la nuova legge di bilancio ha introdotto poche novità, restando in gran parte valide le norme precedenti. Ecco il quadro aggiornato:

Bonus Casa (detto anche Bonus Ristrutturazioni), Sismabonus, Ecobonus; per questi bonus ordinari la Legge di bilancio 2023 non prevede particolari misure, pertanto, come già previsto dalla Legge di bilancio 2022, restano vigenti fino al 31/12/2024.

Bonus facciate. La legge di bilancio 2023 non interviene con eventuali proroghe e pertanto, come previsto dalla Legge di bilancio 2022, questo bonus è terminato il 31/12/2022.

Bonus barriere architettoniche; per questo bonus (definito dall’art. 119ter del DL 34/2020) che sarebbe terminato il 31/12/2022, è prevista una proroga fino al 31/12/2025 (art.1, comma 365 della L.197/2022).

Bonus mobili. La legge di bilancio 2023 (al comma 277) modifica il già vigente bonus incrementando l’importo massimo ammissibile per il 2023 da 5.000 a 8.000 euro, lasciando a 5.000 euro l’importo previsto per l’anno 2024. Questo bonus, già definito dalla legge di bilancio 2022 comma 2, lett. b), è fruibile solo congiuntamente alla detrazione prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia (art. 16-bis del TUIR DPR 917/1986).

Bonus verde. Non è modificato dalla recente legge di bilancio 2023, pertanto come già previsto, resta in vigore fino al 31/12/2024; consiste in una detrazione fiscale pari al 36% delle spese sostenute per i seguenti interventi: sistemazione a verde di aree di pertinenza di edifici esistenti, sistemazione di recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi, realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Bonus acqua potabile. Questo bonus interessa marginalmente gli interventi di miglioramento degli edifici: si tratta di un credito fiscale pari al 50% delle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare. La scadenza di questo bonus è rimasta come definita dalla precedente legge di bilancio 2022, ovvero al 31/12/2023.

Superbonus. Questo bonus (art. 119 e 121 del DL 34/2020) è stato urgentemente modificato dal DL 176/2022 (decreto Aiuti Quater) nel novembre scorso. La legge di bilancio 2023 dunque ha affrontato una normativa già “aggiornata” e ha quindi apportato solo alcune modifiche rispetto al DL 176/2022.

Il DL 176 (decreto aiuti quater) dovrà essere convertito in legge entro il 17/01/2023 e sono attualmente in corso i dibattimenti che porteranno alla forma finale questa legge. In attesa di queste ulteriori novità riassumiamo le modifiche apportate al superbonus dalla legge di bilancio 2023.

Superbonus condomini: Riduzione dell’aliquota al 90%, anziché 110% per le spese sostenute durante l’anno 2023 (riduzione introdotta dal DL 176/2022), salvo determinate eccezioni (riportate in seguito).

Mantenimento dell’ulteriore riduzione al 70% per l’anno 2024 e al 65% per l’anno 2025 (introdotta dalla precedente legge di bilancio 2022).

Mantenimento dell’aliquota al 110% per l’anno 2023 in determinati casi specifici (comma 894 della legge di bilancio 2023):

  • interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali alla data del 25/11/2022 risulta effettuata la CILAS;
  • interventi effettuati dai condomini dove la delibera assembleare di approvazione all’esecuzione dei lavori sia antecedente al 18/11/2022 (entrata in vigore del DL 176/2022) e a condizione che per tali interventi al 31/12/2022 risulti effettuata la CILAS;
  • interventi effettuati dai condomini dove la delibera assembleare di approvazione all’esecuzione dei lavori sia compresa tra il 18/11/2022 e il 24/11/2022 e a condizione che per tali interventi al 25/11/2022 risulti effettuata la CILAS;
  • interventi con demolizione e ricostruzione degli edifici per i quali al 31/12/2022 risulta presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo (SCIA, PDC).

Nuovi incentivi al fotovoltaico

Ad oggi, per realizzare un impianto fotovoltaico l’incentivo nazionale disponibile è il credito fiscale del 50% (calcolato sulle spese sostenute, fino ad un tetto massimo di 96mila euro per unità immobiliare): si tratta del cosiddetto Bonus Ristrutturazioni. Il credito fiscale può essere recuperato alternativamente come detrazione fiscale in 10 anni, oppure con i meccanismi dello sconto in fattura o della cessione del credito.

A questo incentivo prossimamente si affiancherà un contributo regionale, l’”ecobonus regionale”. In attesa della pubblicazione della legge regionale e del relativo bando, è consultabile dal sito del Consiglio Regionale il disegno di legge n.188.

Il pdf del disegno di legge contiene come premessa una relazione che riassume i punti della nuova norma; potrà subire modifiche ed integrazioni nel suo iter di dibattimento e approvazione, ma ne anticipiamo i tratti salienti a scopo descrittivo:

Oggetto del contributo: installazione di impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo di energia elettrica, impianti solari termici. Esclusi gli interventi su nuova costruzione o interventi di ristrutturazione rilevante (art.26 del DLgs199/2021) per i quali è già obbligatorio l’utilizzo di fonti rinnovabili.

Tipo di edifici: edifici ad uso residenziale, prime e seconde case, condomini.

Destinatari: persone fisiche residenti in Regione, titolari di diritti reali di godimento, ovvero proprietari, locatari, comodatari…

Fondo disponibile: 100 milioni di euro.

Procedura: trasmissione domande solo a seguito della realizzazione dell’intervento, per le spese sostenute a partire dal 01/11/2022. È previsto procedimento “a sportello”, ovvero secondo l’ordine cronologico di presentazione.

Cumulabilità: l’incentivo è cumulabile con le detrazioni fiscali nazionali per la parte residua non coperta dalle stesse; la somma delle agevolazioni non può superare la spesa complessivamente sostenuta.

Come cambia il Superbonus

Il 18 novembre 2022 è stato pubblicato in GU il Decreto Legge 176/2022 recante “misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica”, detto Decreto Aiuti Quater.

Questo decreto, oltre a prevedere misure rivolte al sostegno delle imprese, tra cui proroga per il riconoscimento di credito fiscale per i costi sostenuti per elettricità e gas e possibilità di rateizzazione delle bollette, introduce una serie di modifiche al Superbonus. Molto sinteticamente riportiamo le novità per il super incentivo:

Modifiche Superbonus per condomini

Per condomini, per edifici da 2 a 4 unità anche se con unico proprietario e per Onlus, il Superbonus passa dal 110 al 90% a decorrere dalle spese sostenute dal 1° gennaio 2023, ferma restando la riduzione al 70% per il 2024 e al 65% per il 2025 (già previste dalla vigente legge di bilancio 2022).

È prevista un’eccezione, ovvero il mantenimento dell’aliquota al 110%, per i soggetti che entro il 25 novembre 2022 avranno presentato la CILAS (o la domanda di Permesso di costruire in caso di intervento di demolizione e ricostruzione) e che, in caso di condominio, entro la stessa data avranno adottato la delibera condominiale che approva l’esecuzione dei lavori.

Modifiche Superbonus per unifamiliari

È prevista una proroga per interventi al 110% ed una nuova finestra temporale al 90%.

Proroga con aliquota al 110%; per gli interventi che hanno effettuato il 30% dei lavori al 30 settembre scorso e che quindi hanno già ottenuto la proroga al 31/12/2022, è concessa ulteriore proroga al 31/03/2023.

Nuova finestra con aliquota al 90%; per gli interventi su edifici unifamiliari è concesso il Superbonus al 90% per tutto il 2023 a condizione che:

  • l’immobile sia l’abitazione principale;
  • il reddito di riferimento, calcolato con il “quoziente familiare”, sia non superiore a 15mila euro.

Attenzione: il reddito di riferimento è relativo all’anno precedente all’anno di sostenimento della spesa ed è un valore calcolato nel seguente modo:
Somma redditi complessivi / numero parti ≤ 15.000 euro

Con:

  • Somma redditi è la somma dei redditi del contribuente, del coniuge o convivente e degli altri familiari conviventi;
  • Numero parti risulta dalla somma:
contribuente1
coniuge o convivente+1
altri conviventi del nucleo familiare 
1 familiare+0.5
2 familiari+1
3 o più familiari+2

Modifiche Superbonus per Onlus

Concessione del Superbonus al 110% fino al 31/12/2025 per le Onlus con i seguenti requisiti:

  • Svolgono attività di servizi socio-sanitari e assistenziali e i cui membri del CDA non percepiscono compensi né indennità di carica;
  • Per immobili di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito di categoria B/1 (collegi, convitti; educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari), B/2 (case di cure ed ospedali), D/4 (case di cura ed ospedali con fine di lucro).

Modifiche Superbonus per cessione del credito

Con l’obiettivo di rilanciare l’opzione della cessione del credito e dello sconto in fattura il decreto introduce una modifica che dovrebbe riaprire la capienza fiscale dei cessionari e quindi sbloccare la situazione di stallo.

La modifica prevista è la seguente: i crediti d’imposta derivanti da cessione del credito o da sconto in fattura, inviati entro il 31/10/2022 e non ancora utilizzati, potranno essere fruiti in 10 rate annuali. Questa operazione dovrebbe aumentare la capienza fiscale di chi ha accumulato crediti fiscali (banche, poste, imprese, ecc.).

Contributi per gli impianti sportivi

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia erogherà contributi per l’efficientamento degli impianti sportivi attraverso due diversi bandi:

  • a favore delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche e professionistiche, per la realizzazione di interventi finalizzati a conseguire l’efficientamento energetico, la riduzione di consumi energetici e il risparmio idrico;
  • a favore dei Comuni per la realizzazione di interventi da effettuare su impianti sportivi che prevedano l’installazione di sistemi per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per il risparmio idrico.

Per entrambi, le domande vanno presentate dal 14 al 24 ottobre 2022.

Informazioni dettagliate sono disponibili sul sito web istituzionale della Regione:

Lo Sportello Energia FVG rimane a disposizione per chiarimenti.

Esauriti i fondi per il Superbonus

Secondo il report mensile dell’ENEA, i contributi prenotati per il Superbonus hanno ormai superato le risorse disponibili, dal momento che a livello nazionale il totale di investimenti ammessi a detrazione va oltre i 35 miliardi di euro, che portati in detrazione al 110% rappresentano un onere a carico dello Stato di quasi 39 miliardi, a fronte di un plafond stanziato di 33,3 miliardi.

Ciò significa che per consentire le agevolazioni già ammesse a detrazione sarà necessario il rifinanziamento del fondo dedicato. Non solo: dal momento che l’agevolazione è vigente fino al 2023 (e poi con aliquota ridotta fino al 2025) sarà necessario un ulteriore impegno finanziario. In attesa di sapere se e in che misura il governo interverrà con nuove risorse, è realistico pensare che queste saranno messe in campo almeno per coprire gli interventi ormai iniziati, mentre restano dubbi per tutti gli altri casi in fase progettuale più o meno avanzata.

Tra i casi più frequenti, rientrano quelli legati alla cessione del credito, che è attualmente in una fase di stallo perché le banche non accettano più crediti fiscali avendo saturato la propria disponibilità finanziaria per compensarli con le proprie imposte. La soluzione più semplice sarebbe consentire possibili ulteriori passaggi nella cessione dei crediti fiscali verso chi ha capienza fiscale, ma ci sono due aspetti che ostacolano questa direzione: da un lato si teme che un elevato numero di passaggi del credito comporti il rischio di truffe; dall’altro lato, la volontà di “contenere” il Superbonus, depotenziandone l’operatività della cessione del credito e dello sconto in fattura (che ha un meccanismo molto simile).

Cosa succede adesso?

Le limitazioni alla cessione del credito e l’incertezza sul rifinanziamento del plafond per il Superbonus portano ad una situazione di stallo. Cosa succede adesso per chi ha i lavori in corso? Chi deve ancora iniziarli? Chi ha iniziato i lavori, ma non ha ancora fatto il SAL del 30%? Chi deve ancora presentare la CILAS? I casi sono molti e presentano diversi livelli di incertezza. Cerchiamo di affrontarli:

Se è stato sottoscritto il contratto di appalto dei lavori alle imprese significa che sono definiti i costi; salvo varianti in corso d’opera o lavori imprevisti, non dovrebbero esserci sorprese sui costi dell’intervento. Se il contratto prevede espressamente lo sconto in fattura è anche sostanzialmente già concordata la cessione del credito all’impresa.

Se è già concluso un accordo di cessione del credito con una banca, significa che è anche già stato firmato un contratto con l’impresa; in questo caso banca e impresa sono già vincolate da contratti (che dovranno avere opportune clausole di garanzia) per la cessione del credito e per gli importi lavori. Bisognerà valutare i rischi di eventuali clausole che potrebbero far recedere i contratti per cause di forza maggiore.

Se l’intervento è in fase di realizzazione dei lavori ed è già stata data la prima comunicazione all’ENEA per il primo SAL del 30%, significa che l’investimento è complessivamente ammesso alla detrazione fiscale. In questo caso lo Stato ha già computato l’intervento nel plafond e dunque dovrà garantire la copertura finanziaria per le pratiche già accettate.

Se i lavori non sono ancora iniziati si può decidere di sospendere o rinunciare senza grandi ripercussioni. In assenza di accordi già sottoscritti è possibile sospendere il processo unilateralmente in attesa di maggiori certezze sui meccanismi del Superbonus; mentre in caso di accordi già sottoscritti sarà sempre possibile agire bilateralmente con recessione, rinegoziazione, sospensione o modifica dei contratti. L’eventuale sbilanciamento economico del committente riguarderà le spese tecniche progettuali per prestazioni già eseguite, caparre e anticipi a imprese e fornitori.

Se i lavori sono già iniziati la situazione potrebbe essere più problematica e il committente potrebbe trovarsi con l’investimento economico del Superbonus a proprio carico. Ad esempio, l’impresa che abbia acquisito il credito applicando lo sconto in fattura potrebbe trovarsi nell’impossibilità di rientrare nei costi (non riesce a cedere il credito eccedente la sua capienza fiscale) e potrebbe decidere di bloccare il cantiere. Altro esempio, la banca recede il contratto per l’acquisto del credito per cause di forza maggiore: un nuovo decreto modifica le regole della cessione del credito e il meccanismo si inceppa per cause non attribuibili alla banca.