Via le barriere architettoniche

Ci sono tre tipi alternativi di agevolazioni per chi effettua interventi per eliminare le barriere architettoniche:

  • detrazione Irpef 50% Bonus per ristrutturazione edilizia dell’immobile, disciplinata dall’articolo 16-bis del Tuir (comma 1, lettera e);
  • detrazione del 110%, cd. Superbonus, come intervento “trainato”, da eseguire congiuntamente a determinati interventi “trainanti”;
  • detrazione del 75%, cd. Bonus barriere architettoniche valida solo per l’anno 2022, introdotta dalla legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022).

Vediamo nel dettaglio le tre tipologie.

DETRAZIONE PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

Per gli interventi di ristrutturazione edilizia sugli immobili è possibile fruire di una detrazione Irpef pari al 50% delle spese effettivamente sostenute, entro un tetto di spesa massima di 96.000 euro, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo.

Rientrano tra gli interventi agevolati:

  • l’eliminazione delle barriere architettoniche (per esempio ascensori e montacarichi, sostituzione di gradini con rampe);
  • la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e altri mezzi tecnologici, siano idonei a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L. 104/1992.

La detrazione non è cumulabile con la detrazione del 19% per le spese sanitarie per mezzi di sollevamento delle persone disabili. Vale per interventi sugli immobili per favorire la mobilità interna ed esterna del disabile; non vale invece per il solo acquisto di strumenti o beni mobili, per esempio, non vale per l’acquisto di telefoni a viva voce, schermi touch, computer o tastiere espanse (beni che rientrano nella detrazione del 19% come sussidi tecnici e informatici).

DETRAZIONE DEL 110% (SUPERBONUS) PER INTERVENTI “TRAINATI”

È possibile usufruire della detrazione al 110% (cd. Superbonus) per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, effettuati per favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione alle persone con disabilità grave.

Il meccanismo del superbonus prevede questo intervento solo come “trainato”, ovvero è ammesso alla detrazione solo se realizzato congiuntamente ad interventi trainanti.

In alternativa alla detrazione, è possibile optare per la “cessione del credito” o per lo “sconto in fattura”.

DETRAZIONE DEL 75% PER L’ANNO 2022

La legge 234/2021 (legge di bilancio 2022) ha introdotto una nuova agevolazione, valida solo per il 2022 e specifica per interventi volti al superamento delle barriere architettoniche in edifici esistenti.

La detrazione fiscale è pari al 75% delle spese documentate sostenute tra il 01.01.2022 e il 31.12.2022 ed è ripartita tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo.

La detrazione deve essere calcolata su un importo complessivo non superiore a:

  • 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno.
  • 40.000 euro per u.i. per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari
  • 30.000 euro per u.i. per gli edifici con più di 8 unità immobiliari.

La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.

In alternativa alla detrazione, è possibile optare per la “cessione del credito” o per lo “sconto in fattura”.

Tre diversi incentivi per un bagno

Spesso si sente parlare di “bonus bagno”, ma cos’è realmente?

Tra i bonus fiscali dell’Agenzia delle Entrate non esiste un bonus con questo nome: “Bonus bagno” è più che altro uno slogan adottato per promuovere la ristrutturazione del bagno proponendo in realtà l’applicazione di altri bonus realmente esistenti. Siccome spesso si trovano indicazioni diverse per aliquote, importi e tipi di lavori, facciamo un excursus su diversi casi.

Il caso più ricorrente è il seguente: “bonus bagno” con sconto in fattura al 50%; in realtà si tratta dell’applicazione del Bonus Ristrutturazioni in un intervento di rifacimento del bagno, fruibile con aliquota di detrazione al 50%, con detrazione fiscale diretta o in alternativa con sconto in fattura o con cessione del credito fiscale.

Si può trovare il “bonus bagno” con sconto immediato in fattura del 75% per la sostituzione della vasca con la doccia. In questo caso in realtà si tratta di un altro bonus: il Bonus barriere architettoniche, il quale incentiva gli interventi volti al loro superamento. Tra questi può anche rientrare la sostituzione di una vasca con una doccia, nel rispetto delle norme specifiche.

Si trova anche un “Bonus Bagno, detto anche Bonus Idrico o Bonus Rubinetti”, che vale un contributo di 1000 euro. In questo caso sono menzionati due bonus inesistenti (bagno e rubinetti) e si fa riferimento ad un terzo bonus realmente esistente: il Bonus risparmio idrico. Questo si applica ad alcuni apparecchi sanitari e ai rubinetti (non solo dei bagni). In questo caso, a differenza dei precedenti, non si tratta di una detrazione fiscale, ma di un rimborso di spese sostenute erogato fino ad esaurimento dei fondi stanziati.