Il bonus sociale luce e gas mira ad agevolare cittadini e microimprese con una serie di provvedimenti per contenere gli aumenti dei costi dell’energia, sia per il gas naturale che per le utenze elettriche (domestiche e non). In particolare si tratta di:
- riduzione dell’IVA al 5% sulle bollette del gas per utenze domestiche e non domestiche;
- pagamento rateale delle bollette (10 rate mensili);
- riduzione degli oneri generali di sistema per le utenze elettriche (con potenza fino a 16,5 kW) e per utenze di gas naturale, sia domestiche che non domestiche;
- potenziamento del bonus luce e gas per gli utenti domestici in situazioni di svantaggio economico o in gravi condizioni di salute.
L’incentivo è stato introdotto dal Decreto Rilancio, riproposto poi dalla Legge di Bilancio 2022 e dal successivo DL 17/2022, detto Decreto Bollette e energia. Si aggiunge il DL n. 21 del 21/03/2022 quale misura urgente di contenimento per gli ultimi rincari dell’energia in seguito alla crisi globale per la guerra Russia-Ukraina.
Bonus sociale
Il bonus sociale è regolamentato e gestito direttamente da ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), col fine di semplificare ed automatizzare lo sconto in bolletta per i cittadini.
ARERA organizza le risorse economiche messe a disposizione dal governo e provvede ad azzerare gli oneri generali di sistema e ridurre l’aliquota IVA al 5%.
La misura di sostegno è prevista per cittadini e famiglie in difficoltà economica o in condizioni fisiche disagiate. Più precisamente hanno diritto al bonus sociale luce e gas le seguenti categorie di utenti:
- nuclei familiari con ISEE inferiore a 8.265 euro annui (innalzato a 12.000 per il periodo 01/04/22 – 31/12/2022 dal DL n. 21 del 21/03/2022 quale misura urgente contro gli aumenti del costo dell’energia);
- nuclei familiari numerosi (4 figli o più) con ISEE non superiore a 20.000 euro annui;
- fruitori di pensione e reddito di cittadinanza;
- utenti con patologie gravi e certificate che necessitano di apparecchi elettrici di tipo medico.
Il bonus legato a disagio fisico non è vincolato ad un tetto ISEE e casomai è cumulabile qualora sussistessero i requisiti sia di disagio fisico sia economico. È riconosciuto anche tutti i nuclei familiari con persone che necessitano di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate ad energia elettrica, come da elenco allegato A del D.M. 13/01/2011. Ad esempio rientrano nell’elenco anche apparecchi cardio-respiratori, apparecchi per dialisi, materassi antidecubito, carrozzine elettriche, ecc.
Come richiedere il bonus luce e gas
Nel caso di disagio fisico si deve presentare specifica domanda corredata da un certificato della ASL che attesti la patologia, il tipo di apparecchiature, l’indirizzo dove risiede la persona con disagio fisico. Gli appositi moduli, vanno presentati al Comune di residenza del titolare della fornitura elettrica (anche se diverso dal malato) oppure presso un altro ente designato dal Comune (per esempio CAF, Comunità montane).
Per casi di difficoltà economica non occorre presentare richiesta di accesso al bonus; è attivo un sistema che rileva i requisiti e applica in automatico lo sconto in bolletta. In questo caso dunque l’utente vedrà riconosciuto lo sconto in maniera automatica se ha presentato la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) per ottenere l’attestazione ISEE.
L’importo del bonus sociale luce e gas varia a seconda di diversi fattori; è possibile fare una simulazione dell’importo del bonus nella pagina dedicata del portale SGAte.
Rateizzazione dei pagamenti
Una delle misure previste dalla Legge di Bilancio 2022 è la possibilità di rateizzare gli importi delle bollette di luce e gas che sono emesse dal 1° gennaio al 30 aprile 2022, senza interessi e in massimo 10 rate mensili.
Le modalità di rateizzazione, che i venditori devono offrire agli utenti di energia elettrica e gas naturale, sono state definite da Arera. I venditori non potranno sospendere la fornitura senza prima una comunicazione di sollecito di pagamento, in cui venga riportato un piano di rateizzazione dei pagamenti che riporti:
- una periodicità di rateizzazione pari a quella di fatturazione ordinariamente applicata al cliente finale, con un numero di rate complessivamente pari al numero di fatture emesse di norma in 10 mesi e ciascuna di valore non inferiore a 50 euro;
- una prima rata di valore pari al 50% dell’importo oggetto del piano di rateizzazione e quelle successive di ammontare costante.
Ad ogni modo il venditore ha l’opportunità di rielaborare un accordo differente che risponda meglio alle necessità del cliente, nel rispetto ovviamente delle modalità previste dalla Legge di Bilancio 2022.