Un bonus per le zanzariere?

Non esiste un vero e proprio “bonus zanzariere”, ma solo una interpretazione del bonus statale dedicato all’efficientamento energetico degli edifici, l’Ecobonus. Infatti, l’Ecobonus incentiva l’installazione di schermature solari (intervento che incide sull’efficienza energetica di un fabbricato) e, all’interno di questo ambito, le reti antinsetto sono proposte come sistemi ombreggianti per rientrare nell’agevolazione. È intuitivo che l’apporto delle zanzariere all’efficienza energetica di un intero edificio sarà piuttosto debole, ma l’importante è che rispettino i requisiti per accedere all’Ecobonus previsti dal DL 63/2013, all’art. 14 che parla specificatamente di “acquisto e posa in opera di schermature solari e/o chiusure tecniche mobili oscuranti elencate nell’allegato M al D.Lgs. 311/2006, montate in modo solidale all’involucro edilizio o ai suoi componenti e installate all’interno, all’esterno o integrate alla superficie vetrata”.

L’allegato M menzionato contempla varie componenti edilizie che incidono sul fabbisogno energetico di un edificio, tra cui le schermature solari, ma non cita zanzariere, reti antinsetto, reti antipassero o manufatti simili. Il fatto che non siano espressamente elencate però non le esclude a priori, purché abbiano caratteristiche conformi a quanto prescritto dalla norma; pertanto le zanzariere per essere ammesse al bonus devono rispettare tutti i requisiti richiesti per schermature solari e oscuranti.

Uno dei requisiti determinanti è la capacità di protezione dall’irraggiamento solare, ovvero il fattore di trasmissione solare totale (Gtot). Il Gtot è riferito al “pacchetto” di chiusura completo, ovvero vetro più schermatura solare e/o eventuale zanzariera; per accedere all’incentivo, deve avere un valore massimo di 0,35.

L’oggettivo contributo al Gtot di una zanzariera è molto marginale rispetto al sistema complessivo; i valori Gtot tipici di sistemi di zanzariere associate a diversi tipi di vetro evidenziano che si raggiunge il valore minimo di 0,35 solo associando vetri di ottima prestazione (vetri di tipo D, ovvero vetrocamera bassoemissivi) con schermature minimo di classe 2 (le schermature sono classificate da 0 a 4, la classe 2 è la minima ammissibile per accedere all’ecobonus).

La classe 2 è un valore eccellente per le zanzariere, che mediamente hanno un range da 0 a 2, ma modesto nel contesto di tende propriamente dette, che hanno un range da 0 a 4.

Si potrebbe concludere che il fattore G è sostanzialmente a carico del vetro e non della zanzariera, nonché che il bonus zanzariere esiste solo se “trainato” da un serramento di ottima qualità; pertanto si dovrà preliminarmente verificare la qualità delle nostre finestre e successivamente prendere in considerazione solo zanzariere che soddisfino la classe 2.

Ecco il vademecum dell’ENEA relativo a schermature e oscuranti che sarà riferimento anche per le zanzariere:

https://www.efficienzaenergetica.enea.it/media/attachments/2021/02/12/schermature_solari.pdf

Le tende nell’Ecobonus

Il “bonus tende” in realtà è una particolare declinazione del bonus statale dedicato all’efficientamento energetico degli edifici, ovvero il cosiddetto Ecobonus, definito dal DL63/2013 e s.m.i..

Le tende, come tutti gli elementi oscuranti e schermanti, contribuiscono all’efficienza energetica di un fabbricato in quanto concorrono al controllo degli apporti e delle dispersioni di energia dalle vetrate, pertanto sono espressamente previsti dal D.L. 63/2013, (Ecobonus, appunto), all’art. 14 che parla specificatamente di “acquisto e posa in opera di schermature solari e/o chiusure tecniche mobili oscuranti elencate nell’allegato M al D.Lgs. 311/2006, montate in modo solidale all’involucro edilizio o ai suoi componenti e installate all’interno, all’esterno o integrate alla superficie vetrata”.

Può accedere a questo bonus ogni contribuente che sostiene effettivamente le spese e che ha un diritto reale sull’immobile.

Questa agevolazione è compresa nell’Ecobonus ordinario perciò, in alternativa alla detrazione fiscale diretta, si può optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.

L’installazione deve interessare edifici preesistenti ed in regola con eventuali tributi.

L’aliquota di detrazione è pari al 50% delle spese totali sostenute fino ad un limite massimo di detrazione di 60.000 euro per unità immobiliare.

Per l’ammissibilità al bonus le schermature devono essere:

  • applicate in modo solidale con l’involucro edilizio (non liberamente montabili/smontabili dall’utente);
  • a protezione di una superficie vetrata;
  • installate ad integrazione dei serramenti, all’interno o all’esterno della superficie vetrata; oppure installate in modo autonomo (aggettanti).
  • Realizzate nel rispetto delle norme in materia di sicurezza ed efficienza energetica;
  • Marcate CE;
  • Installate con orientamento sud, est, ovest, sud-est, sud-ovest per le “schermature solari” (ad esempio tende da sole, veneziane, tende a rullo, tende a bracci); sono invece ammessi tutti gli orientamenti  per le “chiusure oscuranti” (ad esempio persiane, avvolgibili, tapparelle).
  • Le schermature solari devono possedere un valore del fattore di trasmissione solare totale accoppiato al tipo di vetro della superficie vetrata protetta inferiore o uguale a 0,35 valutato con riferimento al vetro tipo C secondo la norma UNI EN 14501.

Per maggiori dettagli si riporta il link del vademecum specifico dell’ENEA:

https://www.efficienzaenergetica.enea.it/media/attachments/2021/02/12/schermature_solari.pdf

Via le barriere architettoniche

Ci sono tre tipi alternativi di agevolazioni per chi effettua interventi per eliminare le barriere architettoniche:

  • detrazione Irpef 50% Bonus per ristrutturazione edilizia dell’immobile, disciplinata dall’articolo 16-bis del Tuir (comma 1, lettera e);
  • detrazione del 110%, cd. Superbonus, come intervento “trainato”, da eseguire congiuntamente a determinati interventi “trainanti”;
  • detrazione del 75%, cd. Bonus barriere architettoniche valida solo per l’anno 2022, introdotta dalla legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022).

Vediamo nel dettaglio le tre tipologie.

DETRAZIONE PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

Per gli interventi di ristrutturazione edilizia sugli immobili è possibile fruire di una detrazione Irpef pari al 50% delle spese effettivamente sostenute, entro un tetto di spesa massima di 96.000 euro, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo.

Rientrano tra gli interventi agevolati:

  • l’eliminazione delle barriere architettoniche (per esempio ascensori e montacarichi, sostituzione di gradini con rampe);
  • la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e altri mezzi tecnologici, siano idonei a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L. 104/1992.

La detrazione non è cumulabile con la detrazione del 19% per le spese sanitarie per mezzi di sollevamento delle persone disabili. Vale per interventi sugli immobili per favorire la mobilità interna ed esterna del disabile; non vale invece per il solo acquisto di strumenti o beni mobili, per esempio, non vale per l’acquisto di telefoni a viva voce, schermi touch, computer o tastiere espanse (beni che rientrano nella detrazione del 19% come sussidi tecnici e informatici).

DETRAZIONE DEL 110% (SUPERBONUS) PER INTERVENTI “TRAINATI”

È possibile usufruire della detrazione al 110% (cd. Superbonus) per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, effettuati per favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione alle persone con disabilità grave.

Il meccanismo del superbonus prevede questo intervento solo come “trainato”, ovvero è ammesso alla detrazione solo se realizzato congiuntamente ad interventi trainanti.

In alternativa alla detrazione, è possibile optare per la “cessione del credito” o per lo “sconto in fattura”.

DETRAZIONE DEL 75% PER L’ANNO 2022

La legge 234/2021 (legge di bilancio 2022) ha introdotto una nuova agevolazione, valida solo per il 2022 e specifica per interventi volti al superamento delle barriere architettoniche in edifici esistenti.

La detrazione fiscale è pari al 75% delle spese documentate sostenute tra il 01.01.2022 e il 31.12.2022 ed è ripartita tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo.

La detrazione deve essere calcolata su un importo complessivo non superiore a:

  • 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno.
  • 40.000 euro per u.i. per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari
  • 30.000 euro per u.i. per gli edifici con più di 8 unità immobiliari.

La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.

In alternativa alla detrazione, è possibile optare per la “cessione del credito” o per lo “sconto in fattura”.

La mia casa è in condominio?

Si parla in questi giorni di nuove proroghe per il Superbonus per le case unifamiliari e per le unità funzionalmente indipendenti.

Tuttavia val la pena fare un approfondimento sulle caratteristiche oggettive dei fabbricati poiché spesso manca la consapevolezza che la propria abitazione bifamiliare o plurifamiliare potrebbe essere di fatto un condominio minimo (o comunque equivalente ad esso per certi aspetti).

Il tema è di un certo interesse, soprattutto alla luce delle diverse scadenze di vigenza del superbonus con detrazione al 110%: scadenza a fine 2023 per condomini e fabbricati con più unità abitative anche con unico proprietario; scadenza a fine 2022 ed eventuali ulteriori proroghe per case unifamiliari o unità funzionalmente autonome.

Quando si parla di condominio?

Non esiste una definizione esplicita civilistica di condominio: esso, da un punto di vista normativo, è una particolare forma di comunione su di un bene immobile nella quale coesistono parti di proprietà esclusiva e parti di proprietà comune; con ciò è implicito che vi siano almeno due proprietari. La comunione forzosa di parti necessita di una gestione comunitaria che tuteli gli interessi di ciascun condòmino.

Dunque l’esistenza del condominio è un dato di fatto non un atto costitutivo, ovvero si ha condominio quando sussistono le condizioni suddette; il riferimento normativo è rappresentato dagli articoli 1117 e seguenti del codice civile che regolano la gestione del condominio degli edifici nell’ambito della comunione.

In particolare l’art. 1117 definisce le parti comuni dell’edificio:

“Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell’edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo:

  1. tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, come il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate;
  2. le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l’alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all’uso comune;
  3. le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all’uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell’aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche».

È molto semplice riconoscere un condominio “classico” con appartamenti e spazi e scale comuni, tuttavia ci sono casi meno evidenti, come ad esempio case bifamiliari, case a schiera o in linea, complessi edilizi con più fabbricati distinti.

Situazioni particolari

I casi particolari di seguito descritti sono tutt’altro che rari nel tessuto edilizio esistente, anzi si tratta di tipologie molto diffuse.

In una casa bifamiliare con due unità autonome sovrapposte sussistono le condizioni previste dal codice civile: le due unità, seppur funzionalmente indipendenti, hanno parti comuni (copertura, muro perimetrale, struttura portante, terreno occupato dal fabbricato) e quindi sussiste il condominio; nella fattispecie si tratta di un “condominio minimo” (da 2 a 8 unità immobiliari). Un edificio bifamiliare con unità affiancate o uno plurifamiliare in linea (ad esempio case a schiera) non avrà coperture e muri perimetrali in comune, ma potrebbe avere comunque altri elementi, ad esempio un accesso carraio o un vialetto comune, che costituiscono il condominio.

Vi sono poi situazioni particolari opposte: ad esempio un fabbricato con più appartamenti con accessi e scale comuni può non essere un condominio se l’immobile è di un unico proprietario.

Casi particolari e Superbonus

Le regole per l’accesso al Superbonus seguono una propria logica nel distinguere i soggetti e le tipologie degli edifici che non coincide perfettamente con la distinzione tra le tipologie espressa sopra.

Si distinguono due gruppi: da un lato fabbricati unifamiliari ed unità funzionalmente autonome e dall’altro lato i condomini e gli edifici plurifamiliari (fino a quattro unità) con un unico proprietario. È evidente la logica che vuole includere nelle unifamiliari non solo le villette isolate, ma anche quelle edificate in aderenza, come le case a schiera e le bifamiliari; similmente si vuole includere nei condomini anche i piccoli “condomini di fatto”, che non sarebbero formalmente condomini in quanto sussiste una unica proprietà.

Questa sovrapposizione ha generato delle situazioni ambigue che di fatto lasciano spazio a diverse interpretazioni.

Una bifamiliare con unità sovrapposte è un condominio a tutti gli effetti.

Se invece le unità sono affiancate si tratta di unità funzionalmente indipendenti, ma potrebbe anche sussistere il condominio; in tal caso, nel rispetto del miglioramento di due classi e delle altre regole previste per il superbonus, si potrebbe impostare in modo differente.

Sul tema superbonus su unità funzionalmente indipendenti si è espresso anche l’ing. Prisinzano dell’ENEA in un webinar (l’ingegnere risponde su un caso analogo al minuto 37.40 del video pubblicato su youtube al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=vPNNvBBAgeM).

Un altro caso particolare è l’edificio plurifamiliare, comprese le bifamiliari, con unico proprietario.

Per il comma 9 lett.”a” e comma 8-bis dell’art.119 DL34/2020 sono distinte le diverse scadenze del superbonus in relazione alla tipologia di immobile oggetto dei lavori. Nel caso di condomini e con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario, la scadenza è fissata al 31/12/2023 con aliquota 110% (poi con aliquota ridotta al 70% per il 2024 e al 65% per il 2025). Questa definizione include in questa scadenza anche le plurifamiliari (ovvero edifici con più unità immobiliari ed unica proprietà), ma senza precisare se debbano avere o meno parti comuni. Pertanto si possono considerare incluse in questa definizione anche le bifamiliari con unico proprietario, siano esse sovrapposte o affiancate.

Come conseguenza dei casi precedenti si evidenzia anche la particolarità del caso di interventi che trasformano bifamiliari o plurifamiliari in unifamiliari che di fatto è assimilabile al caso del condominio: una recente risoluzione dell’Agenzia delle Entrate (n.40 del 21.01.2022) chiarisce che si debba fare riferimento alla situazione ante operam sia per il conteggio delle unità (e relativi massimali di spesa per unità) sia per le scadenze temporali del superbonus (quindi bifamiliare ante operam scadenza 110% al 31/12/2023).

Tre diversi incentivi per un bagno

Spesso si sente parlare di “bonus bagno”, ma cos’è realmente?

Tra i bonus fiscali dell’Agenzia delle Entrate non esiste un bonus con questo nome: “Bonus bagno” è più che altro uno slogan adottato per promuovere la ristrutturazione del bagno proponendo in realtà l’applicazione di altri bonus realmente esistenti. Siccome spesso si trovano indicazioni diverse per aliquote, importi e tipi di lavori, facciamo un excursus su diversi casi.

Il caso più ricorrente è il seguente: “bonus bagno” con sconto in fattura al 50%; in realtà si tratta dell’applicazione del Bonus Ristrutturazioni in un intervento di rifacimento del bagno, fruibile con aliquota di detrazione al 50%, con detrazione fiscale diretta o in alternativa con sconto in fattura o con cessione del credito fiscale.

Si può trovare il “bonus bagno” con sconto immediato in fattura del 75% per la sostituzione della vasca con la doccia. In questo caso in realtà si tratta di un altro bonus: il Bonus barriere architettoniche, il quale incentiva gli interventi volti al loro superamento. Tra questi può anche rientrare la sostituzione di una vasca con una doccia, nel rispetto delle norme specifiche.

Si trova anche un “Bonus Bagno, detto anche Bonus Idrico o Bonus Rubinetti”, che vale un contributo di 1000 euro. In questo caso sono menzionati due bonus inesistenti (bagno e rubinetti) e si fa riferimento ad un terzo bonus realmente esistente: il Bonus risparmio idrico. Questo si applica ad alcuni apparecchi sanitari e ai rubinetti (non solo dei bagni). In questo caso, a differenza dei precedenti, non si tratta di una detrazione fiscale, ma di un rimborso di spese sostenute erogato fino ad esaurimento dei fondi stanziati.

Risparmiare acqua col bonus idrico

Il Bonus idrico 2022 ha l’obiettivo di ridurre lo spreco d’acqua provocato da rubinetti e sanitari obsoleti.

In sintesi il bonus è un rimborso massimo di 1.000 euro, senza limiti ISEE, sulla spesa sostenuta per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di sostituzione di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua.

Una precisazione: esiste un altro bonus dal nome simile, Bonus Acqua Potabile, ma agevola interventi diversi. Il bonus idrico incentiva la riduzione dello spreco di acqua, mentre il bonus acqua potabile incentiva il miglioramento qualitativo dell’acqua potabile distribuita dagli acquedotti.

Riferimenti normativi:

Il bonus è stato introdotto dalla Legge di bilancio 2021 (L. 178/2020, art. 1, commi da 61 a 65).
L’attuale riferimento normativo è il Decreto MITE del 27 settembre 2021:

Domanda e termini

Per ottenere il rimborso delle spese sostenute si deve presentare domanda online sulla «Piattaforma bonus idrico», accessibile dal sito del Ministero della transizione ecologica, previa autenticazione con propria identità digitale (spid).

La piattaforma è attiva dalle ore 12.00 del 17 febbraio 2022; le domande sono ammesse secondo l’ordine di arrivo delle richieste fino ad esaurimento dei fondi stanziati disponibili (20 milioni di euro per il 2021).

Ogni beneficiario può richiedere il bonus una sola volta, per un solo immobile, per le spese effettivamente sostenute dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

Tutte le informazioni

Per maggiori informazioni si rimanda al sito dedicato del MiTE (Ministero della Transizione Ecologica) e al sito dell’Agenzia delle Entrate:

MiTE: dal sito dedicato si accede al portale per presentare la domanda, inoltre si accede al manuale utente con informazioni sul bonus e sulla compilazione della domanda online; infine qui si trova una sezione FAQ con un’utile collezione di domande e risposte sul tema. Link di collegamento.

Agenzia delle Entrate: in questo sito si trova una sintetica descrizione del bonus ed un collegamento alla norma di riferimento L. 178/2020 (Legge di bilancio 2021). Link di collegamento.

Bonus verde per i giardini

Il Bonus verde è una detrazione Irpef sulle spese per la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi, oltre che per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

La detrazione è del 36% sulle spese sostenute fino ad un tetto di spesa di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo; pertanto la detrazione massima per ogni unità abitativa è di 1.800 euro, ripartita in 10 quote annuali di pari importo. Il pagamento delle spese deve avvenire attraverso strumenti che consentono la tracciabilità delle operazioni (per esempio, bonifico bancario o postale). Questo bonus si applica come detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi, non è prevista l’opzione di sconto in fattura o di cessione del credito.

Veniamo agli interventi incentivati; sono ammessi al bonus i costi per:

  • sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni;
  • riqualificazione di prati, grandi potature;
  • realizzazione di impianti di irrigazione e di pozzi;
  • realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili;
  • spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione di questi interventi.

Non sono invece ammessi al bonus altri specifici costi, quali:

  • interventi di manutenzione ordinaria periodica dei giardini preesistenti in quanto non è un intervento innovativo o modificativo nei termini sopra indicati (incremento qualitativo e/o quantitativo del verde pertinenziale);
  • spese per l’acquisto di attrezzature specifiche (come picconi, pale, tagliaerba);
  • interventi in economia, ad esempio l’acquisto di materiali.

Può beneficiare della detrazione chi possiede o detiene l’immobile oggetto degli interventi e che ha effettivamente sostenuto le relative spese (quindi, non solo il proprietario). Il bonus verde spetta anche per le spese sostenute per interventi eseguiti sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, fino a un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo. In questo caso, ha diritto alla detrazione il singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile.

La Legge di Bilancio 2022 ha prorogato questa agevolazione fino alla fine del 2024.

Bollette meno pesanti con il bonus

Il bonus sociale luce e gas mira ad agevolare cittadini e microimprese con una serie di provvedimenti per contenere gli aumenti dei costi dell’energia, sia per il gas naturale che per le utenze elettriche (domestiche e non). In particolare si tratta di:

  • riduzione dell’IVA al 5% sulle bollette del gas per utenze domestiche e non domestiche;
  • pagamento rateale delle bollette (10 rate mensili);
  • riduzione degli oneri generali di sistema per le utenze elettriche (con potenza fino a 16,5 kW) e per utenze di gas naturale, sia domestiche che non domestiche;
  • potenziamento del bonus luce e gas per gli utenti domestici in situazioni di svantaggio economico o in gravi condizioni di salute.

L’incentivo è stato introdotto dal Decreto Rilancio, riproposto poi dalla Legge di Bilancio 2022 e dal successivo DL 17/2022, detto Decreto Bollette e energia. Si aggiunge il DL n. 21 del 21/03/2022 quale misura urgente di contenimento per gli ultimi rincari dell’energia in seguito alla crisi globale per la guerra Russia-Ukraina.

Bonus sociale

Come funziona

Il bonus sociale è regolamentato e gestito direttamente da ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), col fine di semplificare ed automatizzare lo sconto in bolletta per i cittadini.

ARERA organizza le risorse economiche messe a disposizione dal governo e provvede ad azzerare gli oneri generali di sistema e ridurre l’aliquota IVA al 5%.

A chi spetta

La misura di sostegno è prevista per cittadini e famiglie in difficoltà economica o in condizioni fisiche disagiate. Più precisamente hanno diritto al bonus sociale luce e gas le seguenti categorie di utenti:

  • nuclei familiari con ISEE inferiore a 8.265 euro annui (innalzato a 12.000 per il periodo 01/04/22 – 31/12/2022 dal DL n. 21 del 21/03/2022 quale misura urgente contro gli aumenti del costo dell’energia);
  • nuclei familiari numerosi (4 figli o più) con ISEE non superiore a 20.000 euro annui;
  • fruitori di pensione e reddito di cittadinanza;
  • utenti con patologie gravi e certificate che necessitano di apparecchi elettrici di tipo medico.

Il bonus legato a disagio fisico non è vincolato ad un tetto ISEE e casomai è cumulabile qualora sussistessero i requisiti sia di disagio fisico sia economico. È riconosciuto anche tutti i nuclei familiari con persone che necessitano di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate ad energia elettrica, come da elenco allegato A del D.M. 13/01/2011. Ad esempio rientrano nell’elenco anche apparecchi cardio-respiratori, apparecchi per dialisi, materassi antidecubito, carrozzine elettriche, ecc.

Come richiedere il bonus luce e gas

Nel caso di disagio fisico si deve presentare specifica domanda corredata da un certificato della ASL che attesti la patologia, il tipo di apparecchiature, l’indirizzo dove risiede la persona con disagio fisico. Gli appositi moduli, vanno presentati al Comune di residenza del titolare della fornitura elettrica (anche se diverso dal malato) oppure presso un altro ente designato dal Comune (per esempio CAF, Comunità montane).

Per casi di difficoltà economica non occorre presentare richiesta di accesso al bonus; è attivo un sistema che rileva i requisiti e applica in automatico lo sconto in bolletta. In questo caso dunque l’utente vedrà riconosciuto lo sconto in maniera automatica se ha presentato la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) per ottenere l’attestazione ISEE.

L’importo del bonus sociale luce e gas varia a seconda di diversi fattori; è possibile fare una simulazione dell’importo del bonus nella pagina dedicata del portale SGAte.
 

Rateizzazione dei pagamenti

Una delle misure previste dalla Legge di Bilancio 2022 è la possibilità di rateizzare gli importi delle bollette di luce e gas che sono emesse dal 1° gennaio al 30 aprile 2022, senza interessi e in massimo 10 rate mensili.

Le modalità di rateizzazione, che i venditori devono offrire agli utenti di energia elettrica e gas naturale, sono state definite da Arera. I venditori non potranno sospendere la fornitura senza prima una comunicazione di sollecito di pagamento, in cui venga riportato un piano di rateizzazione dei pagamenti che riporti:

  1. una periodicità di rateizzazione pari a quella di fatturazione ordinariamente applicata al cliente finale, con un numero di rate complessivamente pari al numero di fatture emesse di norma in 10 mesi e ciascuna di valore non inferiore a 50 euro;
  2. una prima rata di valore pari al 50% dell’importo oggetto del piano di rateizzazione e quelle successive di ammontare costante.

Ad ogni modo il venditore ha l’opportunità di rielaborare un accordo differente che risponda meglio alle necessità del cliente, nel rispetto ovviamente delle modalità previste dalla Legge di Bilancio 2022.
 

Decreto energia per contenere i costi

Il decreto-legge n.17/2022 “Bollette ed Energia”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° marzo 2022, introduce misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.

L’intervento si divide in due parti: la prima riguarda le misure per calmierare nel breve tempo i costi delle bollette energetiche, la seconda va oltre l’emergenza e guarda in prospettiva, con l’aumento della produzione nazionale di energia da fonti rinnovabili.

Il decreto deve essere convertito in legge entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Imprese: contributi per l’economia circolare e l’efficienza energetica

Imprese Sportello Energia FVG

Le imprese del Friuli Venezia Giulia che investono sull’innovazione verso l’economia circolare e l’efficientamento energetico delle attività produttive possono accedere ad un contributo regionale i cui fondi sono gestiti su base provinciale dalle Camere di Commercio competenti sul territorio.

Sono ammissibili i progetti per l’innovazione di processo e per l’innovazione dell’organizzazione che prevedano:

  1. la realizzazione di investimenti finalizzati all’attuazione di interventi nell’ambito dell’economia circolare;
  2. la realizzazione di investimenti finalizzati alla riduzione dei consumi energetici dell’attività produttiva basati su diagnosi energetiche;
  3. l’acquisizione di studi e consulenze tecniche specialistiche concernenti l’economia circolare, l’ecoprogettazione dei prodotti e la produzione di beni e servizi a ridotto consumo energetico;
  4. l’introduzione nell’organizzazione aziendale dell’attività dell’EGE, anche tramite assunzione con contratto di lavoro dipendente.

Le innovazioni applicate con la realizzazione del progetto comportano la riduzione della produzione di rifiuti e del consumo di acqua ed energia in relazione allo svolgimento dell’attività produttiva interessata dall’intervento di innovazione.

Possono beneficiare degli incentivi le PMI, in forma autonoma o di “progetto congiunto”, e le grandi imprese (solo se in modo congiunto alle PMI) con sede sul territorio regionale.

La domanda va presentata alla Camera di Commercio territorialmente competente a partire dall’8 marzo ed entro il 12 aprile 2022.

Tutti i dettagli sul sito della Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia