In questo articolo vi proponiamo alcuni chiarimenti usciti su FiscoOggi, la rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate. Si parlerà di bonifica amianto e detrazione Irpef, box auto e ristrutturazione, ecobonus e imprese minori, sismabonus e asseverazione.
Se doveste fare degli interventi di bonifica dell’amianto, le relative spese possono rientrare nella detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, in una categoria a parte e quindi anche se non vengono effettuati dei lavori specifici di recupero. Sono ammesse inoltre anche le spese di trasporto dell’amianto in discarica da parte di aziende specializzate. Ricordiamo che questa detrazione è fruibile solo dai soggetti Irpef.
Per quanto riguarda il box auto, la spesa per il suo acquisto non può essere detratta se è stato ricavato da locali di civile abitazione tramite una ristrutturazione. Il caso particolare su cui si è espressa l’Agenzia delle Entrate vedeva dei posti auto realizzati a partire da un piano terra di uno stabile, acquistato, trasformato e frazionato da un’impresa costruttrice. L’Agenzia precisa che il box auto è l’unico intervento per il quale è necessario che l’opera sia una nuova costruzione per poter fruire della detrazione per il recupero del patrimonio edilizio.
Le imprese minori che adottano il regime di cassa, per fruire dell’Ecobonus e del Sismabonus, devono utilizzare il bonifico come metodo di pagamento delle spese che andranno in detrazione. L’Agenzia spiega il perchè ricordando che il “bonifico parlante” non è obbligatorio per le imprese il cui reddito è calcolato in base al principio di competenza, mentre lo è per i non titolari di reddito di impresa. Per gli imprenditori minori, in contabilità semplificata, invece, il regime naturale – dopo le modifiche apportate dalla legge di bilancio 2017 all’articolo 66 del Tuir – è quello improntato al criterio di cassa. Risulta quindi che le imprese minori ai fini delle detrazioni fiscali, devono certificare le spese sostenute attraverso uno strumento di pagamento tracciabile come il bonifico, anche se hanno optato per la contabilità ordinaria.
Infine l’Agenzia precisa che per ottenere le agevolazioni del Sismabonus è necessario che l’asseverazione redatta da un professionista sulla classe di rischio sismico prima dei lavori e quella conseguibile dopo sia allegata al titolo abilitativo presentato al Comune. La presentazione tardiva dell’asseverazione non consente quindi di fruire del Sismabonus.
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