Nell’ambito degli incentivi legati agli interventi di miglioramento e manutenzione degli edifici esistenti, la nuova legge di bilancio ha introdotto poche novità, restando in gran parte valide le norme precedenti. Ecco il quadro aggiornato:
Bonus Casa (detto anche Bonus Ristrutturazioni), Sismabonus, Ecobonus; per questi bonus ordinari la Legge di bilancio 2023 non prevede particolari misure, pertanto, come già previsto dalla Legge di bilancio 2022, restano vigenti fino al 31/12/2024.
Bonus facciate. La legge di bilancio 2023 non interviene con eventuali proroghe e pertanto, come previsto dalla Legge di bilancio 2022, questo bonus è terminato il 31/12/2022.
Bonus barriere architettoniche; per questo bonus (definito dall’art. 119ter del DL 34/2020) che sarebbe terminato il 31/12/2022, è prevista una proroga fino al 31/12/2025 (art.1, comma 365 della L.197/2022).
Bonus mobili. La legge di bilancio 2023 (al comma 277) modifica il già vigente bonus incrementando l’importo massimo ammissibile per il 2023 da 5.000 a 8.000 euro, lasciando a 5.000 euro l’importo previsto per l’anno 2024. Questo bonus, già definito dalla legge di bilancio 2022 comma 2, lett. b), è fruibile solo congiuntamente alla detrazione prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia (art. 16-bis del TUIR DPR 917/1986).
Bonus verde. Non è modificato dalla recente legge di bilancio 2023, pertanto come già previsto, resta in vigore fino al 31/12/2024; consiste in una detrazione fiscale pari al 36% delle spese sostenute per i seguenti interventi: sistemazione a verde di aree di pertinenza di edifici esistenti, sistemazione di recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi, realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
Bonus acqua potabile. Questo bonus interessa marginalmente gli interventi di miglioramento degli edifici: si tratta di un credito fiscale pari al 50% delle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare. La scadenza di questo bonus è rimasta come definita dalla precedente legge di bilancio 2022, ovvero al 31/12/2023.
Superbonus. Questo bonus (art. 119 e 121 del DL 34/2020) è stato urgentemente modificato dal DL 176/2022 (decreto Aiuti Quater) nel novembre scorso. La legge di bilancio 2023 dunque ha affrontato una normativa già “aggiornata” e ha quindi apportato solo alcune modifiche rispetto al DL 176/2022.
Il DL 176 (decreto aiuti quater) dovrà essere convertito in legge entro il 17/01/2023 e sono attualmente in corso i dibattimenti che porteranno alla forma finale questa legge. In attesa di queste ulteriori novità riassumiamo le modifiche apportate al superbonus dalla legge di bilancio 2023.
Superbonus condomini: Riduzione dell’aliquota al 90%, anziché 110% per le spese sostenute durante l’anno 2023 (riduzione introdotta dal DL 176/2022), salvo determinate eccezioni (riportate in seguito).
Mantenimento dell’ulteriore riduzione al 70% per l’anno 2024 e al 65% per l’anno 2025 (introdotta dalla precedente legge di bilancio 2022).
Mantenimento dell’aliquota al 110% per l’anno 2023 in determinati casi specifici (comma 894 della legge di bilancio 2023):
- interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali alla data del 25/11/2022 risulta effettuata la CILAS;
- interventi effettuati dai condomini dove la delibera assembleare di approvazione all’esecuzione dei lavori sia antecedente al 18/11/2022 (entrata in vigore del DL 176/2022) e a condizione che per tali interventi al 31/12/2022 risulti effettuata la CILAS;
- interventi effettuati dai condomini dove la delibera assembleare di approvazione all’esecuzione dei lavori sia compresa tra il 18/11/2022 e il 24/11/2022 e a condizione che per tali interventi al 25/11/2022 risulti effettuata la CILAS;
- interventi con demolizione e ricostruzione degli edifici per i quali al 31/12/2022 risulta presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo (SCIA, PDC).