L’Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Udine ha pubblicato un’interessante circolare della Regione, riguardante “l’ambito di applicazione del “bonus facciate” di cui al comma 219 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2020“.
A questo link è possibile scaricare la circolare.
Riassumiamo di seguito la questione.
Il Bonus facciate, introdotto dalla Legge di Bilancio 2020, prevede che: “Per avere diritto al bonus è necessario che gli edifici siano ubicati nelle zone A o B (indicate nel decreto del ministro dei Lavori pubblici n. 1444 del 1968) o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.”
Inoltre: “le zone B sono riconosciute quali parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A: si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 per cento della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq”.
Per quanto riguarda la definizione delle zone A in Regione, questa coincide con quella prevista a livello nazionale. Il discorso è diverso invece per le zone B. Infatti il DM n. 1444/1968 individua le zone B utilizzando il parametro superficie coperta/superficie fondiaria e la densità territoriale, mentre il PURG (Piano Urbanistico Regionale Generale) non utilizza la densità territoriale.
Nonostante l’incompleta corrispondenza della definizione e preso atto che la circolare n.2/E dell’Agenzia delle Entrate specifica “…zona A o B ai sensi del DM 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale…“, gli edifici che ricadono nelle zone territoriali omogenee A o B come individuate dal PURG possono ottenere la detrazione fiscale cosiddetta Bonus facciate.
Ricordiamo che per verificare in quale zona si trova l’edificio, lo strumento adeguato è il certificato di destinazione urbanistica, rilasciato dal Comune competente.
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