A singhiozzo arrivano ulteriori e attesi chiarimenti sulla cessione del credito, ancora poco chiara e per questo poco utilizzata. Gli utenti da una parte e i fornitori dall’altra non hanno ben chiaro come vi si accede né quali sono le modalità operative.
Dal 1° gennaio 2018 la cessione del credito dell’Ecobonus è prevista anche per i lavori effettuati sulle singole abitazioni, mentre in precedenza riguardava solo i lavori sulle parti comuni condominiali. L’Agenzia delle Entrate chiarisce che “il credito corrispondente alla detrazione Irpef spettante per le spese sostenute in relazione a interventi di riqualificazione energetica non può essere ceduto da padre a figlio“. La normativa prevede infatti che il credito possa essere ceduto “ad altri soggetti privati” quando questi sono collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione. Il legame di parentela non è quindi sufficiente. Per fare un esempio concreto, a seguito di un’istanza di interpello, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che “tra i soggetti a favore dei quali può essere effettuata la cessione del credito corrispondente alla detrazione Irpef per gli interventi di riqualificazione energetica rientra una società che esercita l’attività di somministrazione lavoro, fornendo personale alle imprese appaltatrici di lavori che consentono la cessione” o anche nel caso che la società partecipi a un’associazione temporanea di imprese per l’assunzione di appalti che si riferiscono a opere che legittimano la cessione del credito. Riportiamo inoltre alcuni altri casi concreti di possibili soggetti beneficiari della cessione del credito:
– agli altri condomini, nel caso di interventi su parti comuni;
– agli altri consorziati o retisti, anche se non hanno eseguito i lavori, o direttamente al Consorzio o alla Rete, nel caso di lavori effettuati da un’impresa appartenente ad un Consorzio oppure ad una Rete di imprese;
– nel caso in cui il fornitore del servizio si avvalga di un sub-appaltatore per eseguire l’opera, la cessione del credito può essere effettuata anche a favore di quest’ultimo o, ancora, a favore del soggetto che ha fornito i materiali necessari per eseguire l’opera, trattandosi comunque di soggetti che presentano un collegamento con l’intervento e, dunque, con il rapporto che ha dato origine alla detrazione;
– anche a favore dei soggetti che hanno eseguito lavori che non danno diritto a detrazioni cedibili, semprechè questi rientrino nel medesimo contratto di appalto da cui originano le detrazioni in parola.
Infine evidenziamo una nota importante: la verifica del collegamento con il rapporto che ha dato origine al credito deve essere effettuata in occasione della cessione originaria e anche con riferimento alla successiva cessione.
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