Conto Termico 2.0: i generatori a biomassa

Tra gli interventi incentivati dal Conto Termico 2.0 vi è anche la sostituzione parziale o integrale dell’impianto esistente con impianti di climatizzazione dotati di generatori di calore alimentati a biomassa, a patto che l’esistente sia alimentato a biomassa, a gasolio, a carbone o a olio combustibile.

Chi
I soggetti possono beneficiare degli incentivi a condizione che:
– siano titolari di diritto di proprietà dell’edificio/immobile ove l’intervento deve essere realizzato;
– abbiano la disponibilità dell’edificio/immobile ove l’intervento deve essere realizzato, in quanto titolari di altro diritto reale o di diritto personale di godimento.

Su quali edifici
L’intervento può essere realizzato su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, o di riscaldamento di serre esistenti e fabbricati rurali esistenti. L’immobile deve essere dotato in origine di impianto di riscaldamento.

Quali sono gli interventi
Possono accedere al Conto Termico 2.0 i seguenti generatori di calore:
a) caldaie a biomassa di potenza termica nominale inferiore o uguale a 500 kWt;
b) caldaie a biomassa di potenza termica nominale superiore a 500 kWt e inferiore o uguale a 2.000 kWt;
c) stufe e termocamini a pellet;
d) termocamini a legna;
e) stufe a legna.
Per le sole aziende agricole e le imprese operanti nel settore forestale è incentivata, oltre la sostituzione, l’installazione di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore tra quelli sopra elencati.
Nel caso specifico delle serre, di proprietà delle sole aziende agricole, è consentito il mantenimento dei generatori esistenti a gasolio con la sola funzione di backup.

Requisiti tecnici generali
– l’installazione deve sostituire parzialmente o integralmente l’impianto di climatizzazione invernale già presente. La sostituzione parziale è ammessa solo nel caso di un impianto pre-esistente dotato di più generatori di calore;
– la messa a punto e l’equilibratura del sistema di distribuzione, regolazione e controllo, ove applicabile;
– l’installazione su tutti i corpi scaldanti di elementi di regolazione di tipo modulante agente sulla portata, tipo valvole termostatiche a bassa inerzia termica, a esclusione di alcuni casi specifici (ad esempio nel caso di termocamini e stufe);
– l’installazione di efficaci sistemi di contabilizzazione individuale dell’energia termica utilizzata per la conseguente ripartizione delle spese, nel caso di impianti centralizzati a servizio di molteplici unità immobiliari e/o edifici;
– per gli interventi con potenza termica utile superiore a 200 kWt è obbligatoria l’installazione di sistemi di contabilizzazione del calore e la comunicazione al GSE delle misure dell’energia termica annualmente prodotta dagli impianti e utilizzata per coprire i fabbisogni termici;
– almeno una manutenzione biennale obbligatoria per tutta la durata dell’incentivo, effettuata sul generatore di calore e sulla canna fumaria. Il soggetto che presenta richiesta di incentivo deve conservare gli originali dei certificati di manutenzione.

Requisiti specifici
a) Caldaie a biomassa di potenza termica nominale inferiore o uguale a 500 kWt:
– certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN 303-5 classe 5;
– rendimento termico utile (%) non inferiore a 87+log(PN), dove PN è la potenza nominale dell’apparecchio;
– emissioni in atmosfera non superiori a quanto richiesto;
– installazione di un sistema di accumulo termico dimensionato secondo precise specifiche;
– il pellet utilizzato deve essere certificato da un organismo di certificazione accreditato che ne certifichi la conformità alla norma UNI EN ISO 17225-2;
– possono inoltre essere utilizzate altre biomasse combustibili, solo nel caso in cui siano ugualmente certificate le emissione in atmosfera.
b) Caldaie a biomassa di potenza termica nominale superiore a 500 kWt e inferiore o uguale a 2.000 kWt:
– rendimento termico utile non inferiore all’89%;
– emissioni in atmosfera non superiori a quanto richiesto;
– il pellet utilizzato deve essere certificato da un organismo di certificazione che ne certifichi la conformità alla norma UNI EN ISO 17225-2;
– possono inoltre essere utilizzate altre biomasse combustibili, solo nel caso in cui siano ugualmente certificate le emissione in atmosfera;
– per le caldaie automatiche prevedere un volume di accumulo tale da garantire un’adeguata funzione di compensazione di carico.
c) Stufe e termocamini a pellet:
– certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN 14785;
– rendimento termico utile maggiore dell’85%;
– emissioni in atmosfera non superiori a quanto richiesto;
– il pellet utilizzato deve essere certificato da un organismo di certificazione che ne certifichi la conformità alla norma UNI EN ISO 17225-2.
d) Termocamini a legna:
– siano installati esclusivamente in sostituzione di camini o termocamini, sia a focolare aperto che chiuso, o stufa a legna, indipendentemente dal fluido termovettore;
– certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN 13229;
– rendimento termico utile maggiore dell’85%;
– emissioni in atmosfera non superiori a quanto richiesto;
– possono inoltre essere utilizzate altre biomasse combustibili, solo nel caso in cui siano ugualmente certificate le emissione in atmosfera.
e) Stufe a legna:
– certificazione di un organismo accreditato che attesti la conformità alla norma UNI EN 13240;
– rendimento termico utile maggiore dell’85%;
– emissioni in atmosfera non superiori a quanto richiesto;
– possono inoltre essere utilizzate altre biomasse combustibili, solo nel caso in cui siano ugualmente certificate le emissione in atmosfera.

Documentazione necessaria per l’accesso all’incentivo
– se potenza termica nominale ≤ 35 kW, è sufficiente una certificazione del produttore degli elementi impiegati che attesti il rispetto dei requisiti minimi;
– se potenza termica nominale > 35 kW, è necessaria l’asseverazione di un tecnico abilitato più una certificazione del produttore degli elementi impiegati che attesti il rispetto dei requisiti minimi;
– nel caso di installazione di generatori di calore a biomassa aventi potenza termica nominale maggiore o uguale a 100 kW, relazione tecnica di progetto, timbrata e firmata dal progettista, corredata degli schemi funzionali d’impianto;
documentazione fotografica attestante l’intervento, raccolta in documento elettronico in formato PDF con un numero minimo di 8 foto riportanti:
– le targhe dei generatori sostituiti e di quelli installati;
– i generatori sostituiti e installati;
– la centrale termica, o il locale di installazione, ante-operam (presente il generatore sostituito) e post-operam (presente il generatore installato);
– le valvole termostatiche o il sistema di regolazione modulante della portata;
– vista d’insieme del sistema di accumulo termico se installato.
È possibile omettere le fotografie delle targhe dei generatori sostituiti in caso di assenza delle targhe stesse, per apparecchi domestici a biomassa (stufa a legna o a pellet, termocamino) installati prima dell’entrata in vigore dell’obbligo di apporre la targa del generatore, nonché nel caso di manufatti artigianali costruiti in loco o di caminetti aperti. In sostituzione della foto della targa del generatore sostituito va allegata, integrandola nel documento elettronico in formato PDF in luogo della foto mancante, un’autodichiarazione del soggetto responsabile attestante la potenza del generatore stesso.

Documentazione da conservare
– scheda tecnica del produttore del generatore di calore e dei sistemi di termoregolazione o valvole termostatiche, se di nuova installazione;
certificato del corretto smaltimento del generatore di calore sostituito o un documento analogo attestante che il generatore è stato consegnato a un apposito centro per lo smaltimento. Nel caso in cui l’intervento di sostituzione del generatore di calore riguardi un camino aperto, salvo il caso in cui la medesima canna fumaria sia utilizzata dal nuovo generatore di calore, in luogo del certificato di smaltimento il soggetto dovrà chiudere in via definitiva, tramite appositi sistemi permanenti, la canna fumaria del camino aperto. In tal caso, deve essere inclusa nella documentazione fotografica e, a prova dell’intervento eseguito, una foto attestante la chiusura permanente della canna fumaria;
– dichiarazione di conformità dell’impianto, ove prevista;
– libretto di centrale/d’impianto, come previsto da legislazione vigente;
– pertinente titolo autorizzativo e/o abilitativo, ove previsto dalla vigente legislazione/normativa nazionale e locale;
– certificati di manutenzione relativi al generatore di calore ed alla canna fumaria (obbligo di effettuare la manutenzione biennale);
– se potenza termica ≥ 100 kWt, relazione tecnica di progetto, timbrata e firmata dal progettista;
– certificazione rilasciata da un organismo accreditato attestante il rispetto dei livelli emissivi;
fatture intestate al soggetto relative all’acquisto delle biomasse finalizzate all’alimentazione degli impianti incentivati, ad esclusione di quelle autoprodotte, attestanti un consumo di combustibile congruo con la producibilità attesa del generatore nella zona climatica di installazione. Con riferimento al pellet certificato, documentazione fiscale comprovante l’acquisto e riportante, al fine di attestarne la conformità alla norma UNI EN ISO 17225-2;
– autodichiarazione, per i casi di autoproduzione della biomassa, indicante la quantità, espressa in peso, di biomassa autoprodotta impiegata come combustibile, la tipologia (legna, cippato, pellet, ecc.), l’estensione e i riferimenti catastali della superficie boschiva o agricola utilizzata (proprietà, affitto o usufrutto);
– se potenza impianto esistente ≥ 200 kWt, sono richiesti diagnosi energetica precedente e APE post-operam.

Calcolo dell’incentivo
L’incentivo non è una percentuale fissa, ma il calcolo avviene in base a una formula che tiene conto di questi parametri: tipologia e potenza dell’apparecchio, zona climatica ed emissioni di particolato in atmosfera.
In ogni caso l’ammontare dell’incentivo non può superare il 65% delle spese sostenute ammissibili.
Nei casi di obbligatorietà, le spese sostenute per la redazione della diagnosi e dell’APE sono incentivate al 100% per le Pubbliche Amministrazioni e al 50% per gli altri soggetti.

Come presentare la domanda
La domanda va presentata entro 60 giorni dalla conclusione dei lavori tramite il Portaltermico. A questo link un tutorial molto utile del GSE che illustra la modalità di compilazione:
https://goo.gl/bVLBWu
Se l’apparecchio è a catalogo, ovvero sono già stati verificati tutti i requisiti dal GSE, l’invio della domanda risulterà molto più spedito.

Se desideri ulteriori chiarimento o hai dei dubbi, segui questo link per fissare un appuntamento o contattaci a questi recapiti:
E-mail: sportelloenergia@ape.fvg.it
Telefono: 0432 163 62 75