Verso la fine del mercato tutelato

Mercato libero e Mercato tutelato

Da anni è attivo il mercato libero per la fornitura di energia, con l’obiettivo di un passaggio graduale dal mercato tutelato, dopo un periodo di coesistenza tra mercato libero e “servizi di tutela”: ovvero servizi di fornitura di energia elettrica e gas con condizioni definite dall’ARERA destinati ai clienti finali di piccole dimensioni (famiglie e microimprese) che non avessero ancora scelto un fornitore nel mercato libero.

Ecco perché ad oggi abbiamo due alternative per scegliere il fornitore di energia elettrica e di gas:

il mercato libero nel quale l’offerta è determinata della domanda e della concorrenza tra gli operatori, ed il mercato tutelato nel quale le tariffe sono stabilite e aggiornate a livello nazionale dall’Autorità di regolazione per energia, reti ed ambiente (ARERA) in funzione delle fluttuazioni del costo delle materie prime e delle condizioni di mercato. Questa seconda opzione offre più stabilità ai consumatori, ma per contro limita la possibilità di scelta dei fornitori di energia tra quelli designati dall’ARERA.

Nel mercato libero invece i consumatori hanno la libertà di scegliere tra più fornitori, nonché maggiori possibilità di personalizzazione e flessibilità con molteplici offerte, promozioni, servizi aggiuntivi, e così via.

Verso la fine del mercato tutelato

Il passaggio obbligatorio al mercato libero, inizialmente previsto per luglio 2019, successivamente rimandato al 2020 e poi prorogato più volte, è infine giunto al più recente termine del 2024 stabilito dal Decreto Milleproroghe, salvo eventuali novità.

Le scadenze previste per la fine dei servizi di tutela, per i clienti domestici non vulnerabili sono:

  • per forniture di gas naturale il superamento della tutela di prezzo è previsto da gennaio 2024;
  • per forniture di energia elettrica la scadenza  è prevista per aprile 2024.

Per le microimprese il servizio di maggior tutela si era già concluso ad aprile 2023, mentre per le piccole imprese era già terminato nel 2021.

Chi è interessato alla trasformazione?

Ovviamente per chi è già passato al mercato libero non ci sarà alcun cambiamento.

Il decreto prevede che siano coinvolti nel cambiamento tutti i clienti domestici che allo scadere del termine saranno ancora nel mercato tutelato e che non appartengono alla categoria dei clienti vulnerabili.

Dunque il mercato tutelato resta attivo per alcune categorie, tra le quali i clienti domestici vulnerabili, con lo stesso fornitore e con le medesime condizioni economiche. Sono considerati clienti vulnerabili i clienti domestici che, alternativamente:

  • si trovano in condizioni economicamente svantaggiate (ad esempio percettori di bonus);
  • (solo per energia elettrica) versano in gravi condizioni di salute tali da richiedere l’uso di dispositivi medico-terapeutici elettrici (oppure presso i quali sono presenti persone in tali condizioni);
  • sono soggetti con disabilità ai sensi dell’articolo 3 della L.104/92;
  • hanno un’utenza in una struttura abitativa di emergenza a seguito di eventi calamitosi;
  • (solo per energia elettrica) hanno un’utenza in un’isola minore non interconnessa;
  • hanno un’età superiore ai 75 anni.

Cosa devono fare i clienti non vulnerabili

Le opzioni sono sostanzialmente due: la prima è passare al mercato libero entro i termini stabiliti aderendo ad una delle offerte presenti nel mercato libero; la seconda è non fare nulla.

L’ARERA infatti ha previsto dei meccanismi di passaggio automatico graduale in caso di inerzia da parte del cliente finale, assicurando nel contempo la continuità della fornitura, nonché fermo restando che il cliente potrà comunque in ogni momento scegliere una diversa offerta nel mercato libero.

Se l’utente resta inerte rispetto al passaggio al mercato libero di energia elettrica, si attiva un meccanismo di fornitura denominato Servizio a Tutele Graduali (STG): in tale servizio le condizioni contrattuali ed economiche saranno definite da ARERA, la quale seleziona i venditori  attraverso specifiche procedure concorsuali, assegnando ogni area territoriale ad un solo fornitore.

Maggiori informazioni su STG alla pagina di ARERA: https://www.arera.it/it/consumatori/STG.htm

Se l’utente resta inerte rispetto al passaggio al mercato libero di gas naturale, il suo venditore continuerà a erogare il servizio con condizioni economiche e contrattuali simili a quelle delle offerte PLACET (a Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela) a prezzo variabile.

Maggiori informazioni su PLACET alla pagina di ARERA: https://www.arera.it/it/consumatori/placet.htm

Strumenti per scegliere nel mercato libero

ARERA mette a disposizione diversi strumenti utili:

Il sito Portale Offerte consente di confrontare diverse offerte sul proprio territorio, nonché fornisce molte informazioni per valutare i contratti:

https://www.ilportaleofferte.it/portaleOfferte/

Il sito Portale Consumi è un servizio gratuito che permette a tutti i consumatori di accedere alle informazioni sulle proprie utenze, i contratti e le misurazioni:

https://www.consumienergia.it/portaleConsumi/

Contributi per convertire i complessi produttivi degradati

È aperto il bando per la concessione di contributi a fondo perduto a sostegno di interventi per la riqualificazione e la riconversione produttiva sostenibile.

Vediamo in sintesi di cosa si tratta: il riferimento normativo di questo bando è l’art. 84 della legge regionale n. 3 del 2022 detta “sviluppoimpresa” (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia), che prevede il finanziamento di interventi per la riqualificazione produttiva sostenibile, da attivare all’interno dei complessi produttivi degradati; dove per complessi produttivi degradati si intendono edifici e relative aree di pertinenza non utilizzati da più di tre anni o con caratteristiche tali da non essere più idonei ad attività legate alla produzione, come individuati dalla delibera della Giunta regionale n. 1820 del 24/11/2022.

I beneficiari dei contributi sono imprese, privati e consorzi di sviluppo economico locale (con esclusione di specifici casi per i quali si rimanda al bando), titolari di diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento sui complessi produttivi degradati.

I contributi sono concessi nella misura massima del 50% delle spese ammissibili, le quali comprendono i lavori, forniture e posa in opera, nonché le spese tecniche generali e di collaudo.

Sono ammissibili gli interventi per la riqualificazione e riconversione produttiva sostenibile, la realizzazione di interventi quali la demolizione, la demolizione per riconversione, la demolizione con ricostruzione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione, l’allacciamento alle reti infrastrutturali di edifici produttivi, finalizzati al riutilizzo a fini produttivi dei complessi produttivi degradati.

Il contributo è riconosciuto in base ad una graduatoria i cui criteri di valutazione considerano diversi aspetti, tra i quali il tipo di intervento, la classe energetica del fabbricato post intervento, il miglioramento antisismico, il rapporto tra il contributo richiesto e la spesa da sostenere dal beneficiario, eventuale bonifica del sito.

Le domande dovranno essere presentate all’indirizzo PEC economia@certregione.fvg.it dal 16 novembre 2023 al 29 febbraio 2024, corredate di allegati, tra i quali relazione tecnica con elaborati grafici, quadro economico e computo metrico dei lavori a firma di un professionista.

La graduatoria è approvata e pubblicata sul BUR entro 120 giorni dalla chiusura della presentazione delle domande (29.02.2024); successivamente entro 60 giorni è concesso il contributo, nei limiti delle risorse disponibili (stanziati 1.490.000 per l’anno 2024).

L’erogazione può essere anticipata al massimo per il 70% del contributo, subordinatamente alla copertura con fidejussione o con assicurazione. La liquidazione a saldo del contributo è emanata entro 90 giorni dalla presentazione della rendicontazione.

Per tutti i dettagli si rimanda alla pagina web del sito della Regione dedicato al contributo:

https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/sviluppoimpresa/FOGLIA2/#id1

In attesa del contributo stufe FVG

In attesa della pubblicazione del bando per il contributo regionale per rottamare vecchie stufe e caminetti a legna e sostituirli con modelli più efficienti, vediamo quali sono le indicazioni prescritte dalla Regione.

Il riferimento normativo è la legge regionale n. 14 del 27/10/2023 recante “misure finanziarie multisettoriali” ed è consultabile sul sito della Regione al seguente link.

https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2023&legge=14&lista=0&fx=lex

Il contributo in oggetto sarà concesso per la sostituzione di un generatore a biomassa con altro generatore a biomassa o con pompa di calore elettrica.

Il contributo non è ancora operativo mancando l’avviso di bando che sarà pubblicato sul BUR.

Riportiamo qui sotto un estratto della legge regionale là dove descrive il contributo in oggetto, ovvero i commi da 11 a 17 dell’art. 4 della LR14/2023:

11. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a persone fisiche titolari del diritto di proprietà oppure di diritti reali o personali di godimento riconosciuti in un atto registrato su unità immobiliari a uso residenziale situate nel territorio regionale, contributi a sostegno degli oneri connessi alla dismissione di generatori di calore per il riscaldamento domestico a biomasse legnose di potenza inferiore o uguale a 35 kW, con classe di qualità inferiore o uguale a 4 stelle o non classificati, e il contestuale acquisto e installazione di generatori di calore a biomassa combustibile solida di potenza inferiore o uguale a 35 kW, appartenenti almeno alla classe di qualità 5 stelle di cui al decreto ministeriale 7 novembre 2017, n. 186 (Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide), e di pompe di calore elettriche aria/aria e aria/acqua di potenza inferiore o uguale a 35 kW.

12. I contributi di cui al comma 11 sono concessi con il procedimento valutativo a sportello ai sensi dell’articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso):

a) fino all’ammontare massimo di 2.000 euro per stufe e camini e di 4.000 euro per caldaie e pompe di calore, da installare nelle unità immobiliari situate nei territori dei Comuni in cui sono stati rilevati superamenti dei limiti di legge per le polveri sottili o dei valori obiettivo per il benzo-a-pirene in almeno uno dei cinque anni precedenti la pubblicazione dell’avviso di cui al comma 15;

b) fino all’ammontare massimo di 1.000 euro per stufe e camini e di 3.000 euro per caldaie e pompe di calore, da installare nelle unità immobiliari situate nei territori dei Comuni diversi da quelli di cui alla lettera a).

13. Le domande di concessione del contributo di cui al comma 11 sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di ambiente a seguito di avviso da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione. Nell’avviso sono indicati le modalità e il termine di presentazione delle domande di concessione del contributo, le spese ammissibili al contributo, le modalità di concessione e di erogazione del contributo.

14. Sono ammissibili a contributo le spese connesse alla realizzazione degli interventi di cui al comma 11 sostenute nei sei mesi precedenti la data di presentazione della domanda di contributo. I soggetti indicati al comma 11 possono presentare domanda per una sola unità immobiliare; per la stessa unità immobiliare è ammessa una sola domanda per uno degli interventi di cui al comma 11.

15. Il contributo di cui al comma 11 è cumulabile con altri contributi o incentivi pubblici o con le detrazioni fiscali nazionali nel limite dell’importo della spesa ammissibile. Restano fermi eventuali divieti o limitazioni di cumulo con altri contributi pubblici in relazione ai quali si rimanda alle normative di settore.

16. In sede di prima applicazione delle misure di sostegno previste dal comma 11 sono finanziabili, qualora ritenute ammissibili, le spese per la realizzazione degli interventi di cui al comma 11, sostenute dall’1 ottobre 2023 al giorno precedente la data di presentazione della domanda di contributo.

17. Per le finalità di cui comma 11 è destinata la spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2024 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell’ambiente) – Programma n. 8 (Qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento) – Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 21.