Fotovoltaico: la cumulabilità fa 90!

Con un recente decreto legge, è stato stabilito che le detrazioni fiscali per bonus casa e ecobonus sono calcolate sugli importi totali dei costi sostenuti anche se parte di tali importi sono coperti da contributo regionale.
Ciò significa, nel caso concreto del contributo regionale sul fotovoltaico, che se ad esempio installiamo un impianto da 10.000 euro e otteniamo per esso un contributo regionale pari al 40% (ovvero 4.000 euro di contributo erogato dalla Regione), per il medesimo intervento sarà ammesso all’incentivo della detrazione fiscale del 50% l’intero importo di 10.000 euro. Dunque la somma delle agevolazioni (contributo a fondo perso più la detrazione ripartita in dieci anni) è pari al 90% dei costi complessivi ammessi alle agevolazioni stesse.


Per maggiori dettagli, segue l’art.7 del decreto in oggetto.

Riferimento normativo:
DECRETO-LEGGE 30 marzo 2023, n. 34 “Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali.”
Decreto in vigore dal 31/03/2023, convertito con modificazioni dalla L. 56/2023, pubblicata in G.U. 29/05/2023, n. 124.

Art. 7 “Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico”

  1. Ai fini della determinazione dell’ammontare delle agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico previste dall’art. 16-bis del TUIR, di cui al DPR 917/1986, dall’art. 1, commi da 344 a 347 della L.296/2006, e dall’art. 14 del DL 63/2013 convertito in L.90/2013, si considera ammessa ad agevolazione fiscale anche la parte di spesa a fronte della quale sia concesso altro contributo dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, a condizione che tale contributo sia cumulabile, ai sensi delle disposizioni che lo regolano, con le agevolazioni fiscali.
    In ogni caso la somma dell’agevolazione fiscale e del contributo non deve eccedere il 100% della spesa ammissibile all’agevolazione o al contributo.
    Le disposizioni del presente comma si applicano con riferimento ai contributi istituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto ed erogati negli anni 2023 e 2024.