Con la conversione in legge sono subentrate alcune modifiche ed integrazioni rispetto al decreto legge dello scorso 16 febbraio. Con questa ultima legge cambiano ancora alcune regole per gli incentivi statali.
Riportiamo una sintesi del Decreto Legge n. 11 del 16.02.2023 coordinato con la legge di conversione n.38 del 11.04.2023.
1. Proroga al 30.09.23 del superbonus al 110% per le unifamiliari.
L’art. 01 proroga il termine relativo al superbonus al 110% per le spese sostenute per interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche; il termine precedentemente previsto al 31.03.2023, limitatamente agli interventi che entro lo scorso 30.02.2022 avessero effettuato almeno il 30% dei lavori, è prorogato al 30.09.2023.
2. Le Pubbliche Amministrazioni non possono essere cessionarie dei crediti d’imposta.
L’art. 1 conferma che, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, le pubbliche amministrazioni non possono essere cessionari dei crediti di imposta derivanti dall’esercizio delle opzioni di cessione del credito e/o di sconto in fattura (art. 121 del decreto 34/2020).
3. Banche, assicurazioni e altri intermediari finanziari possono acquistare BTP con il credito fiscale accumulato.
Alle cessionarie dei crediti d’imposta (banche, intermediari finanziari, assicurazioni), in relazione agli interventi la cui spesa è stata sostenuta fino al 31 dicembre 2022, è consentito di utilizzare, in tutto o in parte, tali crediti d’imposta al fine di sottoscrivere emissioni di buoni del tesoro poliennali, con scadenza almeno a dieci anni. In questo modo le banche potrebbero liberarsi dei crediti già acquisiti e dunque potrebbero riacquisire capienza fiscale per nuove operazioni.
4. Precisazioni e limitazioni delle responsabilità per chi acquista il credito
Il decreto introduce nuovi commi all’art.121 del DL34/2020; si tratta di precisazioni e modifiche che limitano le responsabilità per chi applica lo sconto in fattura e per chi è cessionario del credito (imprese e banche).
5. Stop alla cessione del credito e allo sconto in fattura, con alcune eccezioni
L’art. 2 stabilisce che dal 17.02.2023 (entrata in vigore del “decreto cessioni”) non è più consentito l’esercizio delle opzioni dello sconto in fattura o della cessione del credito come alternative alla detrazione fiscale diretta, ad eccezione dei seguenti casi per i quali è ancora possibile fruire di cessione o sconto:
- interventi per il superamento delle barriere architettoniche;
- interventi superbonus su condomini, se sussistono entro il 16.02.2023 la delibera condominiale di approvazione dei lavori e la presentazione della CILAS;
- interventi superbonus diversi da condomini, se presentazione della CILAS entro il 16.02.2023;
- interventi superbonus con demolizione e ricostruzione, se presentazione della domanda di titolo abilitativo (pdc, SCIA…) entro il 16.02.2023;
- interventi con bonus ordinari, se presentazione della CILA o domanda di titolo abilitativo (pdc, SCIA…) entro il 16.02.2023;
- interventi con bonus ordinari ricadenti in edilizia libera, se al 16.02.2023 siano già iniziati i lavori oppure sia sottoscritto un accordo, o sussistano dei pagamenti in acconto, oppure sia attestata l’esistenza di un accordo non scritto tramite una dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
- interventi esercitati da IACP, cooperative di abitazione, onlus organizzazioni socio sanitarie e assistenziali (come indicato al comma 3-bis, art.2, del decreto cessioni);
- interventi su edifici danneggiati da eventi sismici e meteorologici (come indicato al comma 3-quater, art.2, del decreto cessioni).
6. Spese 2022 con superbonus: possibile ripartire la detrazione in 10 anni
La ripartizione delle detrazioni da superbonus è in 5 anni per le spese sostenute fino al 31.12.2021, successivamente per le spese dal 01.01.2022 la detrazione è ripartita in 4 annualità. Con la conversione in legge del decreto cessioni è possibile per il contribuente, limitatamente alle spese sostenutene dal 01.01.2022 al 31.12.2022, optare per la ripartizione della detrazione in dieci quote annuali anziché quattro. L’eventuale scelta non è successivamente reversibile.
7. Remissione in bonis entro il 30.11.2023 per ritardi su comunicazioni e adempimenti formali.
La remissione in bonis è una modalità prevista dalla legge per potere sanare eventuali irregolarità o omissioni di natura formale, in merito ad alcuni adempimenti. Il Decreto cessioni in fase di conversione in legge è stato integrato con la possibilità per il contribuente di avvalersi della remissione in bonis per la comunicazione di cessione del credito oltre il 31.03.2023, pagando una sanzione minima (250euro).
Linl al testo coordinato della norma