Fotovoltaico sul condominio

È possibile realizzare un impianto fotovoltaico ad uso esclusivo su parti comuni di un condomino senza richiedere autorizzazioni all’assemblea condominiale e senza pratiche edilizie. Lo stabilisce il Codice Civile, rafforzato da specifiche sentenze e da quanto previsto dal decreto 17/2022.

La possibilità di realizzare tale intervento senza pratiche edilizie è riconducibile alla semplificazione procedurale introdotta dall’art.9 del DL.17/2022.

La non necessaria autorizzazione del condominio deriva da una recente sentenza della Corte di Cassazione (sentenza 1337 del 2023) la quale in sintesi afferma che il condòmino può realizzare il proprio impianto fotovoltaico ad uso esclusivo sulle parti comuni dell’edificio senza richiedere l’autorizzazione all’assemblea dei condòmini, purché:
• non precluda l’accesso alle unità immobiliari di proprietà individuale;
• rispetti eventuali prescrizioni del regolamento di condominio (o altri atti) relative alle diverse
forme di utilizzo o alle ripartizioni dell’uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni;
• nel caso che per l’installazione si rendessero necessarie modifiche delle parti comuni, ne dia comunicazione all’amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli
interventi. In questo contesto l’assemblea può prescrivere adeguamenti per l’esecuzione delle opere o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell’edificio. L’assemblea può altresì subordinare l’esecuzione alla prestazione di idonea garanzia per i danni eventuali.