Il Superbonus a un bivio

Premessa

il Superbonus è nato nel 2020 come strumento, fiscale ed economico, per superare un momento di particolare difficoltà sociale ed economica in piena crisi pandemica. Nasce infatti all’interno del Decreto legge n. 34 del maggio 2020, “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Questo bonus è sicuramente ricordato per l’aliquota del 110%, ovvero un incentivo addirittura superiore alla spesa sostenuta, ma si conviene che il vero volano del Superbonus è stato la possibilità generalizzata di accedere al credito anche oltre la propria capienza fiscale attraverso i meccanismi della cessione del credito e dello sconto in fattura (meccanismi estesi anche ai bonus ordinari).

Da subito il Superbonus si è rivelato per la sua eccezionalità e ha innescato non un rilancio economico, ma un vero fenomeno sociale: coinvolgendo e moltiplicando imprese di costruzioni e professionisti; inducendo una massiva (e sicuramente sottostimata) domanda da parte dei cittadini, i quali si sono esposti verso banche e imprese; portando a forti squilibri tra domanda e offerta, e dunque generando impennate speculative nei prezzi di materiali, prodotti, prestazioni, noleggi, eccetera. Infine ha generato un mercato di credito fiscale di dimensioni decisamente superiori al previsto; un mercato incontenibile, a meno di creare altri scompensi sociali ad esempio a carico di imprese o professionisti o cittadini.

Questo concatenamento di effetti per molti aspetti non era previsto e dunque ha generato una quantità di normative e prassi, anche questa di dimensioni assolutamente eccezionali: una sequenza in continua evoluzione di leggi e decreti attuativi, decreti urgenti, circolari, provvedimenti, risoluzioni e chiarimenti.

Il Superbonus oggi

Oggi il meccanismo della cessione del credito e dello sconto in fattura è inceppato poiché si è saturata la capienza fiscale del bacino dei soggetti coinvolti (privati, imprese, istituti di credito) e non è concesso un ulteriore ampliamento del bacino stesso. Perciò oggi il Superbonus è in una situazione di stagnante, poco interessante per banche ed imprese, e sta diventando un fenomeno sociale di difficile gestione.

Il Superbonus oggi ha raggiunto dimensioni impreviste: se a giugno 2022 era stata superato un plafond stimato in circa 35 miliardi di euro, a dicembre 2022 siamo arrivati quasi a 69 miliardi. Questo incentivo per le finanze dello Stato rappresenta un grosso impegno economico, imprevisto e dilagante verso il quale si è reso urgente un intervento di contenimento.

Ma questa azione di contenimento rischia di alimentare altri fenomeni altrettanto impattanti: ci sono molti cittadini che si sono esposti economicamente oltre le proprie capacità; ci sono tantissime imprese del settore a rischio fallimento, essendo anch’esse sbilanciate con lavori, crediti fiscali e con organico in surplus; ci sono moltissimi professionisti con lavori e parcelle congelati, complessivamente per qualche miliardo di euro.

Oltre a questi elementi, che possono tradursi in un grosso problema sociale, ci sono altri soggetti economici, come banche, assicurazioni, imprese di capitale, grandi players delle forniture energetiche, per i quali il crollo (o il blocco) del Superbonus potrebbe avere implicazioni economiche altrettanto preoccupanti.

Oggi lo Stato è di fronte a un bivio: deve decidere se contrastare il Superbonus a favore delle proprie finanze o se evitare il rischio di collasso di imprese, professionisti e di cittadini. Ognuna delle due opzioni rappresenta l’effetto collaterale dell’altra.

Superbonus e decarbonizzazione

Aggiungiamo un dettaglio al ragionamento (all’immagine del bivio), evidenziando come il Superbonus sia strategico per un altro importante, urgente e improrogabile obiettivo europeo (ma di portata globale).

L’Unione Europea si è posta l’obiettivo climatico di azzerare le emissioni climalteranti entro il 2050, con un obiettivo intermedio di riduzione delle emissioni di almeno il 55% entro il 2030 (pacchetto UE sul clima Fit for 55). Il programma è molto articolato e ovviamente comprende anche l’efficientamento degli edifici. Questi a livello europeo sono responsabili del 40% del consumo energetico e del 36% delle emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra legate all’energia. Nel pacchetto “Pronti per il 55%” rientrano dunque azioni per l’efficientamento energetico degli edifici.

In particolare, relativamente agli edifici residenziali esistenti, gli Stati membri hanno convenuto di fissare standard minimi di prestazione energetica, nonché di stabilire la traiettoria verso la progressiva ristrutturazione del proprio parco immobiliare per renderlo a emissioni zero entro il 2050. L’orientamento prevede due tappe, la prima assume che entro il 2033 il consumo medio di energia primaria dell’intero parco immobiliare residenziale dovrà essere almeno di classe energetica D.

Con ciò è evidente che l’efficientamento energetico portato dal Superbonus non è solo un obiettivo di sostegno al lavoro e all’economia (obiettivi dichiarati originariamente dal Decreto Rilancio), ma è strategico anche per il perseguimento degli impegni presi con l’Unione Europea.

Qui si dovrebbe allargare la prospettiva della riflessione, perché efficientamento energetico e decarbonizzazione non sono solo una questione di impegni sottoscritti con l’UE o di sanzioni comunitarie, ma una questione climatica, ecologica, anche etica, di scala globale.

Clima e ambiente non hanno un prezzo, non sono misurabili, non sono più o meno convenienti rispetto a delle multe; semplicemente si devono mettere in primo piano per questione di civiltà, costi quel che costi.

Non si può ragionare in termini finanziari su questi temi. Se il costo economico è enorme, è perché siamo andati oltre il limite, e a questo punto l’onere va sostenuto a prescindere.

Quale scenario con il blocco del Superbonus?

Torniamo al bivio. Alla luce della legge di bilancio 2023 e del decreto Aiuti quater recentemente convertito in legge, lo Stato sta intervenendo con azioni restrittive sul Superbonus su due fronti: da un lato con la riduzione dell’aliquota dal 110% al 90% (con alcune deroghe ammesse solo a determinate condizioni); da un altro lato rispondendo con azioni molto poco efficaci alla richiesta di rilancio dello sconto in fattura e della cessione del credito. Questa inerzia nell’agevolare il passaggio del credito fiscale dai contribuenti alle imprese o agli istituti di credito è fortemente disincentivante per il Superbonus, con effetto negativo in generale anche sui bonus ordinari.

Come già anticipato l’arresto della circolazione dei crediti fiscali rischia di far collassare il Superbonus con effetto domino su liberi professionisti, imprese e PMI del settore delle costruzioni ed impianti. A ciò si aggiunga il mancato obiettivo di efficientamento energetico del patrimonio edilizio esistente, che si traduce sia in una svalutazione delle proprietà immobiliari, sia in uno spreco di energia, risorse, ma soprattutto di tempo, nella corsa improrogabile verso la decarbonizzazione.

Possibili soluzioni

A prescindere dalla riduzione dell’aliquota del Superbonus, riavvicinando questo ad una dimensione quasi ordinaria dell’incentivo, per scongiurare il crollo dei bonus si legge di diverse ipotesi ed iniziative volte ad esempio a rilanciare la circolazione dei crediti, al fine di concludere senza danni economici per i soggetti coinvolti almeno gli interventi in corsa ed in regola con CILAS ed eventuali delibere.

L’intervento di rilancio dell’acquisto dei crediti d’imposta, utile sia per il Superbonus che per i bonus ordinari, può essere un’azione dello Stato, o in alternativa delle Regioni, di grandi partecipate o di altri soggetti.

Gli enti locali potrebbero fornire supporto per sbloccare gli importi incagliati; in questo senso,  per l’acquisto dei crediti fiscali, si sono mosse la Provincia di Treviso e la Regione Sardegna.

La Regione Sardegna, tramite una propria società finanziaria regionale (SFIRS), sta effettuando un’iniezione di liquidità sul territorio a sostegno di cittadini ed imprese: sono attualmente in fase istruttoria la liquidazione di crediti di imposta per oltre 250 milioni di euro.

Le scadenze del Superbonus: proroga per le unifamiliari?

La disciplina dell’incentivo Superbonus è stata più volte modificata e non è ancora giunta ad una forma definitiva.

L’ultima notizia riguarda una possibile ulteriore proroga di tre mesi per le unifamiliari al 110%, proposta contenuta in un emendamento al decreto Milleproroghe: ovvero, per gli interventi su case unifamiliari nelle quali al 30 settembre 2022 siano stati realizzati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, si chiede che l’agevolazione al 110% sia prorogata fino al 30 giugno 2023 anziché al 31 marzo 2023.

Lasciando in sospeso questa ultima arrivata, cerchiamo di fare il punto ad oggi sulle scadenze.

I riferimenti normativi per questo quadro sono la Legge di bilancio 2023 e la conversione in legge del decreto aiuti quater (DL 176/2022), tenendo in considerazione anche la precedente legge di bilancio 2022.

Alla luce delle normative citate abbiamo un quadro complesso con diverse scadenze ed aliquote in funzione dei diversi soggetti beneficiari, dei diversi tipi di fabbricati e di altre condizioni; qui di seguito riportiamo schematicamente le diverse possibilità.

Condomini

incentivoper spese sostenute:a condizione che:
110%Fino al 31/12/2023Delibera per esecuzione lavori entro il 18/11/2022CILAS entro il 31/12/2022
110%Fino al 31/12/2023Delibera lavori tra 19 e 24/11/2022CILAS entro il 25/11/2022
90%Anno 2023In mancanza delle condizioni precedenti
70%Anno 2024Vigenza ordinaria (da Legge bilancio 2022)
65%Anno 2025Vigenza ordinaria (da Legge bilancio 2022)

Proprietari o comproprietari di edifici con 2-4 u.i.

incentivoper spese sostenute:a condizione che:
110%Fino al 31/12/2023CILAS entro il 25/11/2022
90%Anno 2023In mancanza delle condizioni precedenti
70%Anno 2024Vigenza ordinaria (da Legge bilancio 2022)
65%Anno 2025Vigenza ordinaria (da Legge bilancio 2022)

Persone fisiche con edifici unifamiliari o u.i. indipendenti

incentivoper spese sostenute:a condizione che:
110%Fino al 31/03/2023almeno 30% lavori realizzati al 30/09/2022
90%Anno 2023proprietario o titolare di diritto reale di godimento sull’u.i.;per abitazione principale;requisito “reddito di riferimento” del beneficiario non superiore a 15.000 euro.

IACP e cooperative di abitazione

incentivoper spese sostenute:a condizione che:
110%Fino al 31/12/2023almeno 60% lavori realizzati al 30/06/2023


Enti terzo settore (org. Volontariato, Associaz. prom.soc., coop.soc., fondazioni, …)

incentivoper spese sostenute:a condizione che:
110%Fino al 31/12/2023CILAS entro il 25/11/2022
110%Fino al 31/12/2025Enti in possesso requisiti art.119, c. 10-bis (attività socio-sanitarie assistenziali; CDA non retribuito; immobili cat. B/1-B/2-D/4)
90%Anno 2023In mancanza delle condizioni precedenti
70%Anno 2024Vigenza ordinaria (da Legge bilancio 2022)
65%Anno 2025Vigenza ordinaria (da Legge bilancio 2022)

Deroga per edifici in Comuni colpiti da eventi sismici

incentivoper spese sostenute:a condizione che:
110%Fino al 31/12/2025Documento che accerti che il sisma ha causato il danno

Legge di bilancio 2023, poche novità per gli incentivi

Nell’ambito degli incentivi legati agli interventi di miglioramento e manutenzione degli edifici esistenti, la nuova legge di bilancio ha introdotto poche novità, restando in gran parte valide le norme precedenti. Ecco il quadro aggiornato:

Bonus Casa (detto anche Bonus Ristrutturazioni), Sismabonus, Ecobonus; per questi bonus ordinari la Legge di bilancio 2023 non prevede particolari misure, pertanto, come già previsto dalla Legge di bilancio 2022, restano vigenti fino al 31/12/2024.

Bonus facciate. La legge di bilancio 2023 non interviene con eventuali proroghe e pertanto, come previsto dalla Legge di bilancio 2022, questo bonus è terminato il 31/12/2022.

Bonus barriere architettoniche; per questo bonus (definito dall’art. 119ter del DL 34/2020) che sarebbe terminato il 31/12/2022, è prevista una proroga fino al 31/12/2025 (art.1, comma 365 della L.197/2022).

Bonus mobili. La legge di bilancio 2023 (al comma 277) modifica il già vigente bonus incrementando l’importo massimo ammissibile per il 2023 da 5.000 a 8.000 euro, lasciando a 5.000 euro l’importo previsto per l’anno 2024. Questo bonus, già definito dalla legge di bilancio 2022 comma 2, lett. b), è fruibile solo congiuntamente alla detrazione prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia (art. 16-bis del TUIR DPR 917/1986).

Bonus verde. Non è modificato dalla recente legge di bilancio 2023, pertanto come già previsto, resta in vigore fino al 31/12/2024; consiste in una detrazione fiscale pari al 36% delle spese sostenute per i seguenti interventi: sistemazione a verde di aree di pertinenza di edifici esistenti, sistemazione di recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi, realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Bonus acqua potabile. Questo bonus interessa marginalmente gli interventi di miglioramento degli edifici: si tratta di un credito fiscale pari al 50% delle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare. La scadenza di questo bonus è rimasta come definita dalla precedente legge di bilancio 2022, ovvero al 31/12/2023.

Superbonus. Questo bonus (art. 119 e 121 del DL 34/2020) è stato urgentemente modificato dal DL 176/2022 (decreto Aiuti Quater) nel novembre scorso. La legge di bilancio 2023 dunque ha affrontato una normativa già “aggiornata” e ha quindi apportato solo alcune modifiche rispetto al DL 176/2022.

Il DL 176 (decreto aiuti quater) dovrà essere convertito in legge entro il 17/01/2023 e sono attualmente in corso i dibattimenti che porteranno alla forma finale questa legge. In attesa di queste ulteriori novità riassumiamo le modifiche apportate al superbonus dalla legge di bilancio 2023.

Superbonus condomini: Riduzione dell’aliquota al 90%, anziché 110% per le spese sostenute durante l’anno 2023 (riduzione introdotta dal DL 176/2022), salvo determinate eccezioni (riportate in seguito).

Mantenimento dell’ulteriore riduzione al 70% per l’anno 2024 e al 65% per l’anno 2025 (introdotta dalla precedente legge di bilancio 2022).

Mantenimento dell’aliquota al 110% per l’anno 2023 in determinati casi specifici (comma 894 della legge di bilancio 2023):

  • interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali alla data del 25/11/2022 risulta effettuata la CILAS;
  • interventi effettuati dai condomini dove la delibera assembleare di approvazione all’esecuzione dei lavori sia antecedente al 18/11/2022 (entrata in vigore del DL 176/2022) e a condizione che per tali interventi al 31/12/2022 risulti effettuata la CILAS;
  • interventi effettuati dai condomini dove la delibera assembleare di approvazione all’esecuzione dei lavori sia compresa tra il 18/11/2022 e il 24/11/2022 e a condizione che per tali interventi al 25/11/2022 risulti effettuata la CILAS;
  • interventi con demolizione e ricostruzione degli edifici per i quali al 31/12/2022 risulta presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo (SCIA, PDC).

Nuovi incentivi al fotovoltaico

Ad oggi, per realizzare un impianto fotovoltaico l’incentivo nazionale disponibile è il credito fiscale del 50% (calcolato sulle spese sostenute, fino ad un tetto massimo di 96mila euro per unità immobiliare): si tratta del cosiddetto Bonus Ristrutturazioni. Il credito fiscale può essere recuperato alternativamente come detrazione fiscale in 10 anni, oppure con i meccanismi dello sconto in fattura o della cessione del credito.

A questo incentivo prossimamente si affiancherà un contributo regionale, l’”ecobonus regionale”. In attesa della pubblicazione della legge regionale e del relativo bando, è consultabile dal sito del Consiglio Regionale il disegno di legge n.188.

Il pdf del disegno di legge contiene come premessa una relazione che riassume i punti della nuova norma; potrà subire modifiche ed integrazioni nel suo iter di dibattimento e approvazione, ma ne anticipiamo i tratti salienti a scopo descrittivo:

Oggetto del contributo: installazione di impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo di energia elettrica, impianti solari termici. Esclusi gli interventi su nuova costruzione o interventi di ristrutturazione rilevante (art.26 del DLgs199/2021) per i quali è già obbligatorio l’utilizzo di fonti rinnovabili.

Tipo di edifici: edifici ad uso residenziale, prime e seconde case, condomini.

Destinatari: persone fisiche residenti in Regione, titolari di diritti reali di godimento, ovvero proprietari, locatari, comodatari…

Fondo disponibile: 100 milioni di euro.

Procedura: trasmissione domande solo a seguito della realizzazione dell’intervento, per le spese sostenute a partire dal 01/11/2022. È previsto procedimento “a sportello”, ovvero secondo l’ordine cronologico di presentazione.

Cumulabilità: l’incentivo è cumulabile con le detrazioni fiscali nazionali per la parte residua non coperta dalle stesse; la somma delle agevolazioni non può superare la spesa complessivamente sostenuta.