Il “bonus tende” in realtà è una particolare declinazione del bonus statale dedicato all’efficientamento energetico degli edifici, ovvero il cosiddetto Ecobonus, definito dal DL63/2013 e s.m.i..
Le tende, come tutti gli elementi oscuranti e schermanti, contribuiscono all’efficienza energetica di un fabbricato in quanto concorrono al controllo degli apporti e delle dispersioni di energia dalle vetrate, pertanto sono espressamente previsti dal D.L. 63/2013, (Ecobonus, appunto), all’art. 14 che parla specificatamente di “acquisto e posa in opera di schermature solari e/o chiusure tecniche mobili oscuranti elencate nell’allegato M al D.Lgs. 311/2006, montate in modo solidale all’involucro edilizio o ai suoi componenti e installate all’interno, all’esterno o integrate alla superficie vetrata”.
Può accedere a questo bonus ogni contribuente che sostiene effettivamente le spese e che ha un diritto reale sull’immobile.
Questa agevolazione è compresa nell’Ecobonus ordinario perciò, in alternativa alla detrazione fiscale diretta, si può optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.
L’installazione deve interessare edifici preesistenti ed in regola con eventuali tributi.
L’aliquota di detrazione è pari al 50% delle spese totali sostenute fino ad un limite massimo di detrazione di 60.000 euro per unità immobiliare.
Per l’ammissibilità al bonus le schermature devono essere:
- applicate in modo solidale con l’involucro edilizio (non liberamente montabili/smontabili dall’utente);
- a protezione di una superficie vetrata;
- installate ad integrazione dei serramenti, all’interno o all’esterno della superficie vetrata; oppure installate in modo autonomo (aggettanti).
- Realizzate nel rispetto delle norme in materia di sicurezza ed efficienza energetica;
- Marcate CE;
- Installate con orientamento sud, est, ovest, sud-est, sud-ovest per le “schermature solari” (ad esempio tende da sole, veneziane, tende a rullo, tende a bracci); sono invece ammessi tutti gli orientamenti per le “chiusure oscuranti” (ad esempio persiane, avvolgibili, tapparelle).
- Le schermature solari devono possedere un valore del fattore di trasmissione solare totale accoppiato al tipo di vetro della superficie vetrata protetta inferiore o uguale a 0,35 valutato con riferimento al vetro tipo C secondo la norma UNI EN 14501.
Per maggiori dettagli si riporta il link del vademecum specifico dell’ENEA:
https://www.efficienzaenergetica.enea.it/media/attachments/2021/02/12/schermature_solari.pdf