Il decreto antifrode, in vigore dal 12 novembre 2021, ha lo scopo di contrastare le frodi riscontrate dai controlli nell’ambito della cessione dei crediti e gli sconti in fattura. L’Agenzia delle Entrate riferisce infatti che sarebbero stati già accertati 800 milioni di crediti inesistenti.
Con l’obiettivo di evitare le frodi nelle detrazioni e cessioni di credito, il decreto interviene su precisi punti:
- estensione dell’obbligo del visto di conformità;
- congruità delle spese
- controlli preventivi nei casi “a rischio”;
- regolamentazione dei controlli dell’Agenzia delle Entrate
Analizziamo nel dettaglio i singoli punti:
1. Visto di conformità
1.1. per Superbonus
Si estende l’obbligo del visto di conformità anche nel caso in cui il Superbonus sia utilizzato direttamente in detrazione nella dichiarazione dei redditi, non più soltanto per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.
L’obbligo del visto di conformità non sussiste:
- se la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente, attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate;
- oppure è presentata tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (per queste dichiarazioni, infatti, l’Agenzia delle entrate può già effettuare controlli preventivi sulla dichiarazione presentata).
1.2. per altri bonus edilizi
Si estende l’obbligo del visto di conformità anche a tutte le agevolazioni edilizie “tradizionali” (per le quali l’art. 121 del decreto Rilancio prevede la possibilità di cessione del credito o sconto in fattura); diviene quindi necessario anche per bonus ristrutturazioni, bonus facciate, ecobonus, sismabonus, installazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica.
2. Congruità delle spese
Ci sono modifiche importanti anche per la valutazione della congruità dei prezzi.
Nuovi massimali di spesa; oltre al riferimento ai prezziari, viene inserita (comma 13bis dell’art. 119 del decreto Rilancio) la previsione dell’introduzione di nuovi valori massimali per alcune categorie di beni. Questi nuovi massimali saranno definiti con Decreto del MITE (Ministro della transizione ecologica) entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 157/2021.
Estesa l’asseverazione della congruità delle spese da parte dei tecnici abilitati a tutte le agevolazioni edilizie; questa estensione vale solo in caso di cessione del credito o sconto in fattura, non se si fruisce dell’agevolazione con la detrazione in dichiarazione.
3. controlli preventivi nei casi “a rischio”
(art.2 D.L. 157/2021) E’ prevista da parte dell’Agenzia delle Entrate la sospensione dell’efficacia delle comunicazioni inviate su cessioni del credito o su sconti in fattura che presentano particolari profili di rischio.
La sospensione è fatta a scopo di controllo preventivo, si effettua entro 5 giorni lavorativi della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito, per un periodo non superiore a 30 giorni.
I profili di rischio sono individuati secondo il tipo di crediti ceduti ed altri criteri riferiti alla coerenza e regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nell’Anagrafe tributaria, ai dati relativi ai crediti, ai soggetti correlati a detti crediti, ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti.
Se all’esito del controllo risultano confermati i rischi, la comunicazione si considera non effettuata e l’esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione. Se invece i rischi non sono confermati, decorso il periodo di sospensione, la comunicazione risulta effettuata.
4. regolamentazione dei controlli dell’Agenzia delle Entrate.
Viene disciplinata, razionalizzata e potenziata l’attività di accertamento e di recupero da parte dell’Agenzia delle Entrate, relativamente alle detrazioni e cessioni dei crediti per lavori edilizi. Il decreto disciplina i controlli dell’Agenzia delle Entrate non solo nell’ambito del superbonus ed altre agevolazioni edilizie, ma anche in relazione alle altre agevolazioni introdotte a causa della pandemia (contributi a fondo perduto dell’art. 25 del Decreto Rilancio).
Termini della notifica di violazione. In particolare la disposizione stabilisce che la contestazione da parte dell’Ufficio avviene, salvo disposizioni specifiche, con avviso di recupero del credito d’imposta che deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.