L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul sito istituzionale la tanto attesa guida sul Bonus facciate, in parallelo all’uscita di una circolare specifica sull’argomento, la n 2/E del 14 febbraio 2020.
Per chi non avesse ancora capito in cosa consiste il Bonus facciate, ecco i punti salienti:
- interventi ammessi: sola pulitura o tinteggiatura delle facciate, interventi sull’intonaco o di tipo termico (cappotto), interventi su balconi, ornamenti o fregi, lavori riconducibili al decoro urbano quali ad esempio sulle grondaie, sui pluviali, sui parapetti, sui cornicioni e per la sistemazione delle parti impiantistiche che insistono sulla facciata. ESCLUSE le spese per la sostituzione di vetrate, infissi, portoni e cancelli;
- chi può accedere: soggetti IRPEF e IRES, che abbiano un qualunque titolo sull’immobile;
- per quali edifici: qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali, in zona A o B, anche in assenza di un impianto di riscaldamento. Valido anche su parti comuni condominiali.
- modalità: pagamento con bonifico “parlante”, si possono utilizzare quelli per le altre detrazioni (ristrutturazione ed ecobonus). Per gli interventi di efficienza energetica è necessario ottenere l’asseverazione di un tecnico e l’APE. NON E’ DEFINITO UN LIMITE DI SPESA MASSIMO;
- ATTENZIONE: se i lavori, non di sola pulitura o tinteggiatura, influiscono dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda, bisogna rispettare dei requisiti specifici (es. trasmittanza). Obbligtorio l’invio della pratica all’ENEA come per l’ecobonus;
- cosa si ottiene: il 90% delle spese ammesse sottoforma di detrazione e suddiviso in 10 rate annuali. NO CESSIONE CREDITO, NO SCONTO IN FATTURA.
A questo link potete trovare la nostra scheda riassuntiva.
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