Dopo accesi dibattiti, il 27 dicembre 2019 il governo ha finalmente licenziato la finanziaria per il 2020.
Assieme vedremo cosa cambia per chi vuole effettuare degli interventi di efficientamento energetico sulla propria abitazione.
Iniziamo con l’articolo 70, il quale prevede la modifica del comma 3.1 dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, comma da poco modificato dal Decreto crescita del 30 aprile 2019. Il Decreto crescita infatti, con la modifica del comma 3.1, introduceva la possibilità di optare per lo sconto in fattura in alternativa alla cessione del credito per gli interventi di efficientamento energetico. Ebbene le cose cambiano a partire dal 1 gennaio 2020 perchè non sarà più possibile richiedere lo sconto in fattura, a meno che non si tratti di interventi di ristrutturazione importante di I livello, sulle parti comuni degli edifici condominiali e con un importo dei lavori superiore a 200.000 €. Il fornitore in questo caso riceverà il rimborso in cinque quote annuali. Per le altre tipologie di intervento resta possibile la cessione del credito.
Con l’articolo 176 vengono inoltre abrogati i commi 2, 3 e 3-ter del Decreto crescita. Questo significa che lo sconto in fattura non sarà più possibile nemmeno per gli interventi antisismici. Resta attiva invece la cessione del credito se gli interventi sono effettuati sulle parti comuni condominiali e per l’acquisto di case antisismiche. Inoltre viene cancellata la possibilità di richiedere la cessione del credito per gli interventi della lettera h, comma 1, articolo 16-bis del TUIR, ovvero per gli interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia. Ciò significa che, sebbene dal 30 aprile 2019, momento in cui è entrato in vigore il Decreto crescita, fino al 31 dicembre 2019, per gli interventi della lettera h, ad esempio l’installazione di un impianto fotovoltaico, era possibile effettuare la cessione del credito, dal 1 gennaio 2020 questa strada non è più percorribile.
Facendo un passo indietro, ovvero all’articolo 175 della Legge di bilancio, si apprende fortunatamente quanto sperato alla fine dell’anno scorso, ovvero la proroga della detrazione per ristrutturazioni, dell’Ecobonus e del bonus mobili. Rimangono invariate le percentuali, ovvero il 50% per la detrazione per ristrutturazioni e il bonus mobili e il 65% per la detrazione per efficientamento energetico. Tuttavia per l’Ecobonus non tutti gli interventi prevedono la restituzione del 65% e con questa finanziaria viene confermata la percentuale ridotta al 50% per biomassa, schermature solari, serramenti e caldaia senza sistemi evoluti di termoregolazione.
Oltre alle modifiche ci sono anche delle novità di cui parlare, ovvero il tanto atteso bonus facciate. Gli articoli dal 219 al 224 introducono infatti per il 2020 questa nuova tipologia di detrazione: riguarda gli interventi finalizzati al recupero o al restauro della facciata esterna degli edifici ricadenti in zona A o B, inclusa la sola pulitura o tinteggiatura esterna, e restituisce il 90% della spesa in dieci quote annuali costanti e di pari importo. Se i lavori non sono di sola pulitura o tinteggiatura ma influiscono sulle caratteristiche termiche o interessano più del 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, è necessario rispettare i requisiti del DM 26 giugno 2015 e i valori di trasmittanza termica limite riportati nella tabella 2 dell’allegato B del DM 11 marzo 2008. E’ previsto che i dati tecnici vengano trasmessi all’ENEA per la verifica ed il controllo, similmente a quanto accade per l’Ecobonus. Si ritengono ammessi inoltre solo gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.
Questa la panoramica sulle modifiche e le novità introdotte dalla Legge di bilancio 2020. Per qualsiasi dubbio non esitare a contattarci, segui questo link oppure chiamaci o scrivici:
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