L’Ecobonus 65% per interventi attuati nel 2017

L’Ecobonus confermato dalla Legge di Bilancio 2017 consiste in una detrazione fiscale su Irpef o Ires per interventi di riqualificazione energetica su immobili già esistenti. In sostanza, per tutte le spese e gli importi sostenuti ai fini di migliorare le prestazioni energetiche della propria casa o di parti comuni del condominio sarà possibile richiedere l’agevolazione fiscale e beneficiare dello sgravio dal 65% fino al 75% a seconda del tipo di intervento.

 

Innanzitutto, spieghiamo chi sono i beneficiari: tutti coloro che possono detrarre l’eventuale incentivo da imposte Irpef o Ires ovvero le persone fisiche e le persone giuridiche private, che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto dell’intervento.
Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari conviventi con il possessore o il detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori, a patto che l’immobile non sia il luogo di attività d’impresa. Una precisazione importante da fare è che l’Ecobonus 2017 può essere richiesto soltanto su immobili ed edifici già esistenti, con prova dell’esistenza dell’edificio, di qualsiasi categoria catastale. Sono quindi ammesse tutte le costruzioni residenziali, compresi i beni strumentali.

Veniamo ora agli interventi per i quali è possibile ottenere gli incentivi:

  • riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento;
  • miglioramento termico dell’edificio;
  • installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale;
  • riqualificazione energetica relative a parti comuni di edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari del singolo condominio;
  • acquisto e posa in opera delle schermature solari;
  • acquisto e posa in opera degli impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
  • acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, di produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative che garantiscano un funzionamento efficiente degli impianti, nonché dotati di specifiche caratteristiche.

Le detrazioni totali sono da ripartire in dieci rate annuali di pari importo, da detrarre come anticipato sull’Irpef o sull’Ires. Ciascun contribuente ha diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell’Irpef dovuta per l’anno in questione. Non è ammesso il rimborso di somme eccedenti l’imposta.

Le percentuali detraibili sono:

– il 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, compresi condomini;

– il 70% per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della sua superficie disperdente lorda;

– il 75% per interventi su parti comuni di edifici condominiali volti al miglioramento della prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano la “qualità media” dell’involucro;

 

Sono previsti dei massimali di spesa come di seguito riportato:

100.000 € riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento
60.000€ miglioramento termico dell’edificio
pannelli solari per produzione acqua calda sanitaria
acquisto e posa in opera delle schermature solari
30.000€ sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria
acquisto e posa in opera degli impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili

 

Le detrazioni per condomini sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari.
Nel caso di interventi condominiali, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati. Per i soggetti incapienti sempre nel caso di lavori condominiali è possibile cedere il credito anche a istituti di credito e intermediari finanziari.

I meccanismi di accesso sono stati semplificati rispetto agli anni precedenti, infatti non è più necessaria alcuna comunicazione preventiva.
L’attestato di prestazione energetica e la scheda informativa devono essere inviati entro il termine di 90 giorni all’Enea in via telematica. La data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l’invio della documentazione all’Enea, coincide con il giorno del cosiddetto “collaudo” (e non di effettuazione dei pagamenti). Se, in considerazione del tipo di intervento, non è richiesto il collaudo, il contribuente può provare la data di fine lavori con altra documentazione emessa da chi ha eseguito i lavori (o dal tecnico che compila la scheda informativa). Non è ritenuta valida, a tal fine, una dichiarazione del contribuente resa in sede di autocertificazione.
Se il contribuente non è in possesso della documentazione, poiché l’intervento è ancora in corso di realizzazione, può fruire comunque della detrazione per le spese sostenute in ciascun periodo d’imposta, a condizione che attesti che i lavori non sono ultimati.

 

Per ulteriori informazioni si rimanda al sito dell’Enea: http://www.enea.it/it/Stampa/news/ecobonus-2017-online-nuovo-portale-enea-per-invio-pratiche-65/

Per conoscere invece tutti gli incentivi dei quali è possibile usufruire e le modalità per accedervi siamo a disposizione per una consulenza gratuita e disinteressata.
Segui questo link per fissare un appuntamento o contattaci a questi recapiti: sportelloenergia@ape.fvg.it e telefono: 0432 163 62 75